V Comm: illustrata proposta PD ordinamento enti locali
(ACON) Trieste, 12 ott - RC - Presentata alla V Commissione del
Consiglio regionale da Franco Iacop e firmata anche dagli altri
consiglieri del PD Gianfranco Moretton, Franco Brussa, Alessandro
Tesini e Mauro Travanut, la proposta di legge sull'ordinamento
istituzionale degli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
Punto fermo - ha spiegato Iacop - è la potestà legislativa
esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli enti
locali. Fino al 2006, detta potestà era stata esercitata soltanto
con singoli interventi, presentando un intreccio con la normativa
statale. Per la redazione del progetto di legge (42 gli articoli
in tutto) si è scelto di costruire il sistema in relazione a un
modello base adatto ai Comuni della fascia 1.001-5.000 abitanti
(rappresentano oltre la metà dei Comuni del Friuli Venezia
Giulia: 116 su 218). In relazione al modello base, si sono
previste le varianti adeguate ai Comuni fino a 1.000 abitanti e a
quelli con più di 5.000.
Emerge, poi, la volontà di riformare l'ordinamento contabile
degli enti locali, materia che è di esclusiva potestà legislativa
regionale. Si è data particolare attenzione al ruolo dei revisori
economico-finanziari prevedendo l'istituzione di un albo
regionale.
Il testo risulta articolato in Titoli: il I stabilisce l'oggetto,
l'ambito di applicazione e le finalità della legge, richiamando i
principi fondamentali della LR 1/2006; il II, relativo
all'ordinamento istituzionale degli enti locali, disciplina i
loro organi di governo e prevede la composizione dei Consigli
comunali e provinciali, nonché il ruolo, le competenze e il
funzionamento degli stessi, compresi il regolamento consiliare,
le competenze del sindaco, del presidente della Provincia e dei
loro vice, la composizione delle Giunte comunali e provinciali e
le relative competenze; il III inserisce le disposizioni generali
relative ai controlli interni e le disposizioni relative
all'organo di revisione economico-finanziaria; il IV contiene
alcuni adeguamenti alla LR 1/2006 e le norme da abrogare.
Questi gli aspetti innovativi più rilevanti della proposta di
legge:
- una Giunta comunale facoltativa nei Comuni fino a 1.000
abitanti (articolo 3);
- raggruppate in un unico articolo (il 7) le funzioni dei
Consigli comunali e provinciali più strettamente connesse
all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
politico, distinguendole da quelle relative all'adozione di atti
(art. 8);
- in sede di ridefinizione delle competenze dei Consigli comunali
(art. 8) diversamente da oggi si è ritenuto di mantenere la
riserva di legge soltanto su un nucleo di competenze
tassativamente previste;
- Per il funzionamento dei consigli comunali e provinciali (art.
11), si è precisato l'intervento sostitutivo da parte
dell'assessore regionale in caso di omessa convocazione del
Consiglio;
- per colmare un vuoto normativo, si prevede la possibilità di
attribuire ai consiglieri incarichi particolari privi di
rilevanza esterna (art. 13);
- riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali
(art. 17);
- viene direttamente indicato in legge, per le diverse classi di
Comuni, il numero massimo - che lo statuto non può superare e
comunque non più di 8 - di assessori, non più in misura
proporzionale fissa rispetto al numero dei componenti il
Consiglio. Per le Province, il numero massimo di assessori è di
sei, elevato a otto per le province con popolazione superiore a
300.000 abitanti (art. 20);
- si è stabilito (artt. 22-35) che gli enti locali disciplinano
con proprio regolamento le verifiche interne;
- si innova (artt. 26-31) l'organo di revisione
economico-finanziaria nel senso di assicurare la terzietà,
l'indipendenza e l'imparzialità dell'organo. Sono, inoltre,
previsti limiti al cumulo di incarichi conferibili al singolo
revisore (art. 29), limitandoli a 4 e ponendo l'ulteriore
condizione per cui soltanto 2 incarichi possono essere assunti
presso enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti, mentre si
può far parte di un solo collegio di revisori. È costituito,
inoltre, un albo regionale dei revisori dei conti (art. 27), al
quale possono accedere solo gli iscritti al registro dei revisori
contabili degli enti locali. Tra le funzioni proprie dell'organo
di revisione, la redazione di un motivato parere in merito alla
legittimità dei debiti fuori bilancio (art. 30);
- si indica il numero di seggi spettanti alla maggioranza in
ciascuna categoria di Comuni, sia nel caso di sindaco eletto con
un numero di voti superiore al 45% dei voti, sia nel caso di
sindaco eletto con una percentuale pari o inferiore al 45% (art.
38). Si prevede che la modifica trovi applicazione alle elezioni
che si terranno dopo il 1° gennaio 2009;
- si modifica la legge regionale 33/2002 (Istituzione dei
comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), definendo i
settori nei quali le Comunità montane esercitano le funzioni
amministrative e si stabilisce che esercitano ulteriori funzioni
assegnate dai Comuni e dalle Province sostituendoli
nell'esercizio delle stesse (art. 39);
- con l'art. 40 si modifica l'art. 9 della LR 1/2006 (Città
metropolitane), stabilendo che la Città metropolitana debba avere
una popolazione di almeno 200.000 abitanti e che, nel caso il
territorio della città metropolitana coincida con quello della
Provincia, essa ne sostituisce le funzioni. Per quanto riguarda
il processo di istituzione della Città metropolitana, si prevede
una procedura di garanzia democratica prevedendo il consenso dei
due terzi dei componenti dei Consigli comunali interessati.
(immagini tv)