CR: ddl finanziamenti Università, gli articoli (4)
(ACON) Trieste, 1 feb - MPB - Sono 14 gli articoli che
compongono il disegno di legge sulle università.
Le finalità, all'articolo 1, sono quelle di semplificare e
razionalizzare la struttura dei finanziamenti al sistema
universitario regionale la cui composizione è definita
all'articolo 2: le università di Udine e Trieste, la Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di
Trieste e i Conservatori di musica di Trieste e Udine.
L'articolo 3 concerne gli obiettivi: oltre a razionalizzare e
semplificare il sistema dei finanziamenti, ridare importanza e
centralità al sistema universitario regionale aumentando la
capacità attrattiva - quanto a numero di studenti e a
finanziamenti e investimenti - delle istituzioni di alta cultura
del Friuli Venezia Giulia, e favorendo la sinergia e il
coordinamento fra di esse, e con il territorio, gli enti e il
sistema delle imprese.
Gli interventi previsti sono indicati all'articolo 4 e sono
l'attività di ricerca e formazione, progetti di ricerca e
trasferimento tecnologico, l'innovazione organizzativa e
gestionale nonché ampliamento, conservazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare e mobiliare dei soggetti che compongono il
sistema.
Con l'articolo 5 si prevede una Conferenza del sistema
universitario regionale che - presieduta dal presidente della
Regione - esercita funzioni di impulso e proposta, per favorire
competitività del sistema e sinergie operative tra i soggetti che
vi partecipano.
Quanto al ruolo della Regione, l'articolo 6 prevede che la Giunta
rediga e approvi uno schema di programma triennale e il
regolamento (previsto con l'articolo 7) definisce requisiti,
condizioni, modalità, criteri di valutazione e procedure per
l'attuazione degli interventi da finanziare nell'ambito delle
attività programmate, eventuali modalità di coordinamento delle
strutture regionali, nonché l'individuazione delle premialità
disciplinate all'articolo 9 e le modalità di attribuzione delle
stesse.
Sul regolamento esprimeranno un parere preventivo sia la
Conferenza del sistema universitario, sia la competente
Commissione permanente del Consiglio regionale.
L'articolo 8 detta disposizioni in merito alla misurazione degli
effetti nel territorio regionale delle attività realizzate, ai
fini dell'attivazione delle premialità le cui disposizioni
(articolo 9) puntano a incentivare la ricerca e riconoscono
maggiori entrate o altre agevolazioni per i soggetti beneficiari,
se la realizzazione delle attività selezionate ha fatto
registrare effetti positivi sul territorio regionale.
Le disposizioni finanziarie cono indicate all'articolo 10. Per
l'attuazione degli interventi viene istituito il Fondo per il
finanziamento al sistema universitario.
L'articolo 11 interviene sui procedimenti contributivi in corso
all'entrata in vigore della legge, l'articolo 12 e l'articolo 13
contengono l'elencazione delle norme rispettivamente modificate e
abrogate dal provvedimento, nell'ottica del riordino, l'articolo
14 reca la norma finanziaria mentre l'articolo 15 detta i termini
di entrata in vigore della legge.
(segue)