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CR: ddl finanziamenti Università, gli articoli (4)

01.02.2011
13:00
(ACON) Trieste, 1 feb - MPB - Sono 14 gli articoli che compongono il disegno di legge sulle università.

Le finalità, all'articolo 1, sono quelle di semplificare e razionalizzare la struttura dei finanziamenti al sistema universitario regionale la cui composizione è definita all'articolo 2: le università di Udine e Trieste, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste e i Conservatori di musica di Trieste e Udine.

L'articolo 3 concerne gli obiettivi: oltre a razionalizzare e semplificare il sistema dei finanziamenti, ridare importanza e centralità al sistema universitario regionale aumentando la capacità attrattiva - quanto a numero di studenti e a finanziamenti e investimenti - delle istituzioni di alta cultura del Friuli Venezia Giulia, e favorendo la sinergia e il coordinamento fra di esse, e con il territorio, gli enti e il sistema delle imprese.

Gli interventi previsti sono indicati all'articolo 4 e sono l'attività di ricerca e formazione, progetti di ricerca e trasferimento tecnologico, l'innovazione organizzativa e gestionale nonché ampliamento, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dei soggetti che compongono il sistema.

Con l'articolo 5 si prevede una Conferenza del sistema universitario regionale che - presieduta dal presidente della Regione - esercita funzioni di impulso e proposta, per favorire competitività del sistema e sinergie operative tra i soggetti che vi partecipano.

Quanto al ruolo della Regione, l'articolo 6 prevede che la Giunta rediga e approvi uno schema di programma triennale e il regolamento (previsto con l'articolo 7) definisce requisiti, condizioni, modalità, criteri di valutazione e procedure per l'attuazione degli interventi da finanziare nell'ambito delle attività programmate, eventuali modalità di coordinamento delle strutture regionali, nonché l'individuazione delle premialità disciplinate all'articolo 9 e le modalità di attribuzione delle stesse.

Sul regolamento esprimeranno un parere preventivo sia la Conferenza del sistema universitario, sia la competente Commissione permanente del Consiglio regionale.

L'articolo 8 detta disposizioni in merito alla misurazione degli effetti nel territorio regionale delle attività realizzate, ai fini dell'attivazione delle premialità le cui disposizioni (articolo 9) puntano a incentivare la ricerca e riconoscono maggiori entrate o altre agevolazioni per i soggetti beneficiari, se la realizzazione delle attività selezionate ha fatto registrare effetti positivi sul territorio regionale. Le disposizioni finanziarie cono indicate all'articolo 10. Per l'attuazione degli interventi viene istituito il Fondo per il finanziamento al sistema universitario.

L'articolo 11 interviene sui procedimenti contributivi in corso all'entrata in vigore della legge, l'articolo 12 e l'articolo 13 contengono l'elencazione delle norme rispettivamente modificate e abrogate dal provvedimento, nell'ottica del riordino, l'articolo 14 reca la norma finanziaria mentre l'articolo 15 detta i termini di entrata in vigore della legge.

(segue)