III Comm: illustrata proposta di legge su pet therapy
(ACON) Trieste, 18 mag - MPB - Dieci articoli in tutto
costituiscono l'ossatura della proposta di legge presentata per
definire le norme in materia di terapia e attività assistite
dagli animali (pet therapy) e illustrata in III Commissione
consiliare.
Per "pet therapy" si intende l'insieme delle terapie e attività
eseguite con l'ausilio di animali (rispettivamente TAA e AAA,
in sigla), le prime con obiettivi di carattere
sanitario-terapeutico e le seconde con obiettivi di tipo
educativo, ricreativo e ludico. Obiettivo del provvedimento è
riconoscere ufficialmente la validità e promuovere il valore
terapeutico e riabilitativo della pet therapy, come co-terapia a
fianco della medicina tradizionale, finalizzata ad aiutare
persone in situazione di disagio a superare limiti e disabilità.
I primi studi sulla materia risalgono agli anni '60 e nel tempo
queste terapie hanno trovato largo impiego in molti campi, con
risultati positivi principalmente grazie alla relazione affettiva
ed emozionale che si instaura tra il paziente e l'animale. In
Italia la pet therapy ha fatto la sua comparsa nel 1987, ma la
sua diffusione è avvenuta in assenza di norme e a prescindere da
qualsiasi riconoscimento istituzionale. Di conseguenza l'attività
è stata spesso delegata all'iniziativa di pochi volontari, non
sempre con la competenza professionale necessaria o, peggio, è
stata oggetto d'improvvisazione con il rischio di gravi danni per
gli animali e per gli utilizzatori.
Di qui l'esigenza di regolamentare compiutamente la materia per
superare lo spontaneismo attuale, disciplinare la relazione
uomo-animale, salvaguardare il benessere degli animali
co-terapeuti e tutelare i pazienti.
Sulla scia del primo riconoscimento legislativo in campo
nazionale (con il decreto del presidente del Consiglio dei
ministri del 2003 che recepì l'accordo tra ministero della
salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in
materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy) e
di iniziative analoghe adottate da altre Regioni, questo testo
intende promuovere sul territorio regionale la pet therapy, già
per altro vivacemente presente e, al contempo, disciplinarne
compiutamente gli ambiti operativi e le modalità d'intervento.
Va in questa direzione la previsione di una Commissione tecnica
di esperti, incaricata di predisporre le linee guida per
organizzare la attività di pet therapy, certificare i soggetti
aventi i requisiti per accedere ai finanziamenti regionali e
abilitati a operare nel settore, definire le procedure per la
formazione e l'aggiornamento degli operatori, istituire un elenco
dei soggetti abilitati, definire i criteri di valutazione e
finanziamento dei programmi.
Entrando nello specifico degli articoli, il primo fissa le
finalità della legge e suddivide il campo della pet therapy in
attività svolte (AAA) e in terapie effettuate (TAA) con l'ausilio
di animali. L'articolo 2 definisce la pet therapy e definisce le
terapie e le attività assistite dagli animali. Il 3 individua gli
ambiti applicativi, il 4 istituisce una Commissione tecnica
regionale le cui funzioni sono fissate dall'articolo 5; il 6
stabilisce i requisiti degli animali ammessi ai programmi di
terapia e attività con riferimento anche ai percorsi formativi e
ai metodi di addestramento. L'articolo 7 prevede che la Regione
promuova percorsi formativi e di aggiornamento professionale
degli operatori. Inoltre prevede l'adozione di un regolamento per
individuare i criteri e le modalità di certificazione dei
soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA e le procedure
per la formazione e l'aggiornamento degli operatori e le specie
ammesse a tali programmi. L'8 descrive la composizione, le
competenze e le modalità di intervento dei gruppi di lavoro
multidisciplinari che attuano le TAA e le AAA, il 9 attribuisce
alla Giunta regionale il compito di emanare bandi annuali per il
finanziamento di progetti di pet therapy e il 10, infine,
contiene la norma finanziaria.