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III Comm: illustrata proposta di legge su pet therapy

18.05.2011
12:10
(ACON) Trieste, 18 mag - MPB - Dieci articoli in tutto costituiscono l'ossatura della proposta di legge presentata per definire le norme in materia di terapia e attività assistite dagli animali (pet therapy) e illustrata in III Commissione consiliare.

Per "pet therapy" si intende l'insieme delle terapie e attività eseguite con l'ausilio di animali (rispettivamente TAA e AAA, in sigla), le prime con obiettivi di carattere sanitario-terapeutico e le seconde con obiettivi di tipo educativo, ricreativo e ludico. Obiettivo del provvedimento è riconoscere ufficialmente la validità e promuovere il valore terapeutico e riabilitativo della pet therapy, come co-terapia a fianco della medicina tradizionale, finalizzata ad aiutare persone in situazione di disagio a superare limiti e disabilità.

I primi studi sulla materia risalgono agli anni '60 e nel tempo queste terapie hanno trovato largo impiego in molti campi, con risultati positivi principalmente grazie alla relazione affettiva ed emozionale che si instaura tra il paziente e l'animale. In Italia la pet therapy ha fatto la sua comparsa nel 1987, ma la sua diffusione è avvenuta in assenza di norme e a prescindere da qualsiasi riconoscimento istituzionale. Di conseguenza l'attività è stata spesso delegata all'iniziativa di pochi volontari, non sempre con la competenza professionale necessaria o, peggio, è stata oggetto d'improvvisazione con il rischio di gravi danni per gli animali e per gli utilizzatori. Di qui l'esigenza di regolamentare compiutamente la materia per superare lo spontaneismo attuale, disciplinare la relazione uomo-animale, salvaguardare il benessere degli animali co-terapeuti e tutelare i pazienti.

Sulla scia del primo riconoscimento legislativo in campo nazionale (con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 2003 che recepì l'accordo tra ministero della salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy) e di iniziative analoghe adottate da altre Regioni, questo testo intende promuovere sul territorio regionale la pet therapy, già per altro vivacemente presente e, al contempo, disciplinarne compiutamente gli ambiti operativi e le modalità d'intervento. Va in questa direzione la previsione di una Commissione tecnica di esperti, incaricata di predisporre le linee guida per organizzare la attività di pet therapy, certificare i soggetti aventi i requisiti per accedere ai finanziamenti regionali e abilitati a operare nel settore, definire le procedure per la formazione e l'aggiornamento degli operatori, istituire un elenco dei soggetti abilitati, definire i criteri di valutazione e finanziamento dei programmi.

Entrando nello specifico degli articoli, il primo fissa le finalità della legge e suddivide il campo della pet therapy in attività svolte (AAA) e in terapie effettuate (TAA) con l'ausilio di animali. L'articolo 2 definisce la pet therapy e definisce le terapie e le attività assistite dagli animali. Il 3 individua gli ambiti applicativi, il 4 istituisce una Commissione tecnica regionale le cui funzioni sono fissate dall'articolo 5; il 6 stabilisce i requisiti degli animali ammessi ai programmi di terapia e attività con riferimento anche ai percorsi formativi e ai metodi di addestramento. L'articolo 7 prevede che la Regione promuova percorsi formativi e di aggiornamento professionale degli operatori. Inoltre prevede l'adozione di un regolamento per individuare i criteri e le modalità di certificazione dei soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA e le procedure per la formazione e l'aggiornamento degli operatori e le specie ammesse a tali programmi. L'8 descrive la composizione, le competenze e le modalità di intervento dei gruppi di lavoro multidisciplinari che attuano le TAA e le AAA, il 9 attribuisce alla Giunta regionale il compito di emanare bandi annuali per il finanziamento di progetti di pet therapy e il 10, infine, contiene la norma finanziaria.