CR: ddl unioni comuni montani, realatore maggioranza Pedicini (3)
(ACON) Trieste, 29 set - MPB - Il relatore di maggioranza
Antonio Pedicini (Pdl) ha evidenziato l'elevato grado di
confusione che si è creato in questi anni sui livelli
istituzionali e ha ricordato che con il commissariamento delle
quattro comunità montane e la previsione esplicita della
loro futura soppressione è stato lanciato un chiaro segnale della
volontà di cambiamento dell'Amministrazione regionale.
Per conseguire l'obiettivo di migliorare l'offerta di servizi ai
cittadini residenti in montagna mediante un rafforzamento delle
strutture organizzative degli enti locali, il testo punta a
bilanciare autonomia e vincoli attraverso passaggi che
richiedono condivisione e assunzione di responsabilità.
Il progetto offre un modello che va testato e condiviso con gli
interlocutori locali, secondo il percorso delineato dalla
normativa. E comunque - ha sottolineato Pedicini - occorre essere
consapevoli dei limiti, ovvero che questo non è il disegno di
riforma delle Autonomie locali. Il dibattito generale e quello di
dettaglio sugli articoli sarà in grado di produrre un modello
complessivamente capace di dare nuovo impulso alla materia.
Nella relazione di Pedicini sono evidenziati gli aspetti salienti
del disegno di legge. I comuni montani sono aggregati in 9 ambiti
territoriali, ognuno dei quali corrisponde a un ente locale
associativo denominato "Unione dei Comuni montani", e il criterio
seguito è la considerazione delle effettive omogeneità esistenti,
bilanciate con le dimensioni minime per garantirne l'efficienza
organizzativa. Per la miglior gestione del territorio si è
riconosciuta la facoltà, per i Comuni adiacenti a un'altra
unione, rispetto a quella di destinazione, di poter chiedere di
aderire a detta Unione e, per i Comuni adiacenti a comuni non
montani, di poter essere esclusi dall'Unione di destinazione.
L'Unione dei Comuni montani è basata sul modello consolidato
delle Unioni di Comuni, con alcune peculiarità che le
contraddistinguono: la costituzione obbligatoria, l'esercizio, in
via esclusiva delle funzioni già esercitate dalle Comunità
montane e di quelle, di valenza sovracomunale, relative alla
programmazione territoriale, definizione delle politiche
energetiche, turismo, iniziative e attività culturali e di
valorizzazione dei beni culturali, opere pubbliche.
Le Unioni, inoltre, provvedono alla gestione associata
obbligatoria dei servizi pubblici locali dei Comuni in esse
ricompresi, oltre a servizi di attività produttive, diritto allo
studio, edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei
servizi scolastici, compresi gli asili nido e fino all'istruzione
scolastica di secondo grado.
Nello Statuto (articolo 5, parzialmente riformulato) sono state
introdotte alcune semplificazioni relativamente alla procedura di
voto in assemblea con la previsione di limiti al peso ponderale
del voto: nessun Sindaco, infatti, può avere un peso ponderale
superiore al 20%.
Il funzionamento dell'Unione dei Comuni montani è garantito dal
trasferimento del personale dei Comuni in capo al nuovo ente, in
relazione alle funzioni trasferite. Anche sul versante
finanziario si è operata una semplificazione attribuendo
direttamente i trasferimenti ordinari alle Unioni, sia prevedendo
una semplificazione dei documenti contabili. Il patrimonio dei
Comuni non viene minimamente alterato, ma affidato in gestione
alle unioni.
La vera novità, finalizzata ad assicurare la funzionalità del
nuovo ente sovracomunale, è la previsione della diretta
attribuzione all'Unione di Comuni montani di una quota dei
trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni montani costituiti in
unione.
Circa la costituzione delle Unioni montane (art. 20), il testo
della norma ha subito delle integrazioni determinate dalla
necessità di disciplinare il caso in cui a una Comunità
montana succedano più Unioni montane.
(segue)