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CR: ddl unioni comuni montani, realatore maggioranza Pedicini (3)

29.09.2011
12:54
(ACON) Trieste, 29 set - MPB - Il relatore di maggioranza Antonio Pedicini (Pdl) ha evidenziato l'elevato grado di confusione che si è creato in questi anni sui livelli istituzionali e ha ricordato che con il commissariamento delle quattro comunità montane e la previsione esplicita della loro futura soppressione è stato lanciato un chiaro segnale della volontà di cambiamento dell'Amministrazione regionale.

Per conseguire l'obiettivo di migliorare l'offerta di servizi ai cittadini residenti in montagna mediante un rafforzamento delle strutture organizzative degli enti locali, il testo punta a bilanciare autonomia e vincoli attraverso passaggi che richiedono condivisione e assunzione di responsabilità.

Il progetto offre un modello che va testato e condiviso con gli interlocutori locali, secondo il percorso delineato dalla normativa. E comunque - ha sottolineato Pedicini - occorre essere consapevoli dei limiti, ovvero che questo non è il disegno di riforma delle Autonomie locali. Il dibattito generale e quello di dettaglio sugli articoli sarà in grado di produrre un modello complessivamente capace di dare nuovo impulso alla materia. Nella relazione di Pedicini sono evidenziati gli aspetti salienti del disegno di legge. I comuni montani sono aggregati in 9 ambiti territoriali, ognuno dei quali corrisponde a un ente locale associativo denominato "Unione dei Comuni montani", e il criterio seguito è la considerazione delle effettive omogeneità esistenti, bilanciate con le dimensioni minime per garantirne l'efficienza organizzativa. Per la miglior gestione del territorio si è riconosciuta la facoltà, per i Comuni adiacenti a un'altra unione, rispetto a quella di destinazione, di poter chiedere di aderire a detta Unione e, per i Comuni adiacenti a comuni non montani, di poter essere esclusi dall'Unione di destinazione.

L'Unione dei Comuni montani è basata sul modello consolidato delle Unioni di Comuni, con alcune peculiarità che le contraddistinguono: la costituzione obbligatoria, l'esercizio, in via esclusiva delle funzioni già esercitate dalle Comunità montane e di quelle, di valenza sovracomunale, relative alla programmazione territoriale, definizione delle politiche energetiche, turismo, iniziative e attività culturali e di valorizzazione dei beni culturali, opere pubbliche.

Le Unioni, inoltre, provvedono alla gestione associata obbligatoria dei servizi pubblici locali dei Comuni in esse ricompresi, oltre a servizi di attività produttive, diritto allo studio, edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido e fino all'istruzione scolastica di secondo grado.

Nello Statuto (articolo 5, parzialmente riformulato) sono state introdotte alcune semplificazioni relativamente alla procedura di voto in assemblea con la previsione di limiti al peso ponderale del voto: nessun Sindaco, infatti, può avere un peso ponderale superiore al 20%.

Il funzionamento dell'Unione dei Comuni montani è garantito dal trasferimento del personale dei Comuni in capo al nuovo ente, in relazione alle funzioni trasferite. Anche sul versante finanziario si è operata una semplificazione attribuendo direttamente i trasferimenti ordinari alle Unioni, sia prevedendo una semplificazione dei documenti contabili. Il patrimonio dei Comuni non viene minimamente alterato, ma affidato in gestione alle unioni.

La vera novità, finalizzata ad assicurare la funzionalità del nuovo ente sovracomunale, è la previsione della diretta attribuzione all'Unione di Comuni montani di una quota dei trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni montani costituiti in unione.

Circa la costituzione delle Unioni montane (art. 20), il testo della norma ha subito delle integrazioni determinate dalla necessità di disciplinare il caso in cui a una Comunità montana succedano più Unioni montane.

(segue)