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II Comm: illustrato ddl valorizzazione strutture alpine regionali

27.03.2012
15:41
(ACON) Trieste, 27 mar - MPB - Si è svolta in II Commissione consiliare - presidente Federico Razzini (Lega Nord) l'illustrazione da parte dell'assessore Federica Seganti del disegno di legge sulla valorizzazione delle strutture alpine regionali.

Il provvedimento, che ha già avuto il parere favorevole a maggioranza della VI Commissione (per la parte di competenza), prende in considerazione il sentiero inteso come attrezzatura turistica vera e propria che qualifica l'offerta di una località di villeggiatura, oltre che come infrastruttura sia per l'attività di tipo produttivo, agricolo o forestale che di viabilità minore per la difesa del territorio.

In Friuli Venezia Giulia si sviluppano oltre 5.600 chilometri di sentieri alpini, compresi le vie ferrate e trenta sentieri attrezzati, con caratteristiche morfologiche e ambientali differenti, ai quali sono correlate differenti difficoltà di percorso e di fruizione. Buona è l'offerta di rifugi custoditi e di bivacchi localizzati lungo i tracciati escursionistici. La nostra regione, inoltre, gode della contiguità territoriale con la montagna austriaca e slovena che consente di cogliere opportunità di tipo transfrontaliero. Tuttavia non mancano gli aspetti di debolezza legati alla viabilità: scarsità degli interventi di manutenzione, di adeguamento della segnaletica e di promozione integrata delle azioni messe in campo da Comuni, Comunità montane, Province, Enti gestori dei parchi, Associazioni private, prime fra tutti il Club alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia, che a vario titolo si occupano dei sentieri alpini.

La sicurezza, poi, nella pratica dell'escursionismo è questione centrale. Proprio per questo - ha spiegato Seganti - si è pensato di mettere a sistema gli sforzi finora compiuti separatamente dalle istituzioni pubbliche e dagli altri appassionati di escursionismo e in stretta collaborazione con la Presidenza del Club Alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia.

Il disegno di legge sulle strutture alpine ha come obiettivo garantire una rete di sentieri alpini pedestri sicura, attraente e interconnessa, riguardo la quale i fruitori dispongano di informazioni adeguate per programmare le proprie uscite e verificare lo stato di percorribilità e di manutenzione dei sentieri.

Il progetto fa perno sull'istituzione di un Elenco delle strutture alpine regionali consultabile gratuitamente sul sito Internet della regione (www.regione.fvg.it) nel quale i sentieri alpini e le strutture di ricovero alpino siano censiti in modo organico. Attraverso questo strumento viene diffusa la conoscenza del patrimonio naturalistico regionale, facilitando e invogliando l'escursionista a percorrere i sentieri alpini, da quelli più conosciuti a quelli meno noti, fornendo le informazioni più utili per la fruizione; si garantisce attrattività e sicurezza dei sentieri alpini organizzando sinergicamente le attività di manutenzione e di segnalazione dei tracciati; si organizzano iniziative promozionali in modo coordinato per sollecitare nuovi interessi anche con riferimento alle opportunità di tipo transfrontaliero; viene ottimizzato l'uso delle risorse pubbliche razionalizzando e programmando nel tempo gli interventi con il coordinamento delle istituzioni pubbliche e private che si occupano di sentieristica alpina; infine si punta a proteggere la consistenza dei paesaggi che caratterizzano il territorio nella convinzione che porre l'attenzione sui panorami, riconoscere e attribuire valore agli elementi naturali, storici, culturali che ne determinano l'identità, non può che accrescere il rispetto e il senso di appartenenza.

L'Elenco ha lo scopo di produrre un data base aggiornato e preciso in materia di sentieristica alpina destinato a una vasta utenza, e di costituirne uno apposito che garantisca omogeneità di conoscenza e rapidità d'aggiornamento. La consultazione on-line dell'Elenco consentirà di programmare le proprie escursioni visualizzando il sentiero prescelto, con una serie di informazioni di primaria importanza (ostacoli, segnaletica, vie di fuga, punti di ristoro, presenza di attrezzature tecniche, grado di difficoltà, lunghezza e altimetria, località che presentano particolarità di interesse storico, architettonico, naturalistico o paesaggistico).

Nulla viene tolto al valore delle attuali carte dei sentieri, che rimangono insostituibili durante le escursioni.

Altri elementi innovativi del ddl sono rappresentati da una serie di discipline specifiche: per i lavori di controllo e di manutenzione delle strutture alpine classificate, indicando a chi competono e quali sono le responsabilità conseguenti; per mettere in sinergia idee, valori e proposte dei soggetti pubblici e privati che si interessano di sentieri alpini e di strutture di ricovero alpino a vario titolo; per il CAI FVG che amplia le competenze in precedenza assegnate dal Legislatore regionale.

Il testo si compone di 17 articoli: specificati finalità e ambiti di azione nel primo articolo e data definizione delle strutture alpine regionali nel secondo, all'articolo 3 si chiariscono ruolo e compiti del CAI FVG; l'articolo 4 istituisce l'Elenco delle strutture alpine regionali, il 5 tratta la predisposizione della cartografia delle strutture alpine e ne autorizza la spesa, il 6 riguarda la loro classificazione, il 7 concerne la segnaletica disponendo che tutte le strutture registrate nell'Elenco siano segnalate in modo omogeneo. Il metodo per la tracciatura delle nuove strutture è disciplinato all'articolo 8, mentre il 9 istituisce il Comitato per mettere a regia l'azione e i punti di vista dei diversi soggetti che si occupano di sentieri a vario titolo. Il Programma per la manutenzione delle strutture alpine regionali (articolo 10) propone uno strumento nuovo di programmazione e finanziamento degli interventi di manutenzione corrente, ordinaria e straordinaria dei sentieri alpini, delle strutture di ricovero alpine iscritti nell'Elenco e della segnaletica posta lungo il percorso. I regolamenti di esecuzione sono stabiliti all'articolo 11 mentre al 12 le norme generali di comportamento, al 13 le sanzioni. Norme transitorie, finanziarie, abrogazioni ed entrata in vigore, rispettivamente al 14, 15, 16 e 17.

(immagini tv)