IV Comm: ddl portualità regionale, l'articolato (2)
(ACON) Trieste, 29 mar - MPB - Sono in tutto 16 gli articoli
che compongono il disegno di legge che disciplinerà la portualità
regionale.
Il primo fissa principi e finalità: separazione tra attività di
amministrazione, di regolazione e di impresa; trasparenza,
imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
libertà d'impresa e libera circolazione delle persone, delle
merci e dei servizi; tutela dell'efficienza del mercato portuale
e dell'utenza dei servizi generali e delle operazioni portuali;
promozione dei servizi marittimi e portuali e dello sviluppo
portuale in generale, in armonia con il sistema delle
infrastrutture di trasporto e della logistica. Con la regolazione
dei Porti di Monfalcone e Porto Nogaro, inoltre si punta a
sostenere e incentivare la realizzazione delle infrastrutture e
allo svolgimento dei servizi funzionali all'organizzazione di una
piattaforma logistica regionale che consideri i porti esistenti
nel territorio della Regione, le aree retroportuali ed
intermodali, anche in relazione ai corridoi di traffico
transnazionali promossi dall'Unione Europea.
L'articolo 2 chiarisce il riparto di competenze tra lo Stato e la
Regione, distinguendo in seno all'Amministrazione regionale le
funzioni proprie della Giunta, da quelle proprie della struttura
regionale competente. Alla prima spettano le scelte di politica
portuale, da assumere con la partecipazione più ampia delle
istituzioni e degli enti locali: promozione del sistema portuale
in un'ottica di cooperazione; investimenti, sviluppo delle reti
di comunicazione di interesse europeo e le loro
interrelazioni con le infrastrutture portuali, retroportuali e la
piattaforma logistica regionale; cooperazione tra i porti del
nord Adriatico; indirizzi per la redazione del Piano regolatore
portuale e del Piano operativo triennale, l'elaborazione dei
quali spetta alla struttura regionale competente. La quale
inoltre provvede alla manutenzione delle infrastrutture e alla
realizzazione di nuove, affida la fornitura dei servizi di
interesse generale, assicura la navigabilità dell'ambito portuale
provvedendo al mantenimento dei fondali nonché alla rimozione dei
relitti e delle navi abbandonate, autorizza lo svolgimento delle
attività commerciali e industriali, delle operazioni e dei
servizi portuali, nonché carico/scarico e temporanea sosta di
merci e materiali; rilascia le concessioni per l'utilizzo dei
beni demaniali nell'ambito portuale; vigila sul regolare
svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali.
L'articolo 3 inquadra il ruolo dell'Ente locale che partecipa
alle scelte di politica portuale; il 4 riguarda esclusivamente la
realtà del porto di Monfalcone; il 5 l'ambito portuale e i suoi
confini, fornendone una definizione che, tenuto conto delle
specificità degli scali regionali, vi include anche aree non
appartenenti al demanio marittimo; il 6 è dedicato al piano
regolatore portuale, ai suoi contenuti e all'iter di formazione e
approvazione, che prevede il coinvolgimento dell'Autorità
marittima e del Comune per l'approvazione preliminare da parte
della Giunta, mentre il 7 riguarda il Piano operativo triennale,
documento soggetto a revisione annuale, che definisce le
strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi
volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati,
ivi compresi i criteri generali per il rilascio delle
autorizzazioni e delle concessioni demaniali; l'8 disciplina la
Commissione consultiva, definendone composizione e funzioni; il 9
va incontro all'esigenza di sfruttare le professionalità dei
soggetti pubblici già operanti nell'ambito portuale, prevedendo
la possibilità di stipulare accordi; il 10 stabilisce che lo
svolgimento di qualsiasi attività d'impresa all'interno del porto
sia assoggettato a un atto autorizzativo della Amministrazione
regionale; l'11 regolamenta la procedura autorizzativa per le
operazioni e i servizi, fissando requisiti, criteri modalità e
termini; il 12 disciplina la procedura finalizzata al rilascio
delle concessioni di aree demaniali e banchine; il 13 introduce -
e questa è una novità assoluta nel panorama giuridico - la
possibilità di ricorrere ai modelli di partenariato
pubblico/privato o di finanza di progetto al fine di consentire
la realizzazione di opere e/o infrastrutture non altrimenti
conseguibile; viene così favorito lo sviluppo portuale, aperto
ora anche agli investimenti dei privati.
L'articolo 14 considera l'iter di approvazione dei progetti che
vengono interamente assoggettati alla disciplina regionale in
materia di lavori pubblici di competenza della Regione; il 15
individua le risorse destinate allo sviluppo della portualità
regionale; infine il 16, relativo all'entrata in vigore della
legge, definisce anche le situazioni giuridiche già in essere.
(fine)
MPB