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IV Comm: ddl portualità regionale, l'articolato (2)

29.03.2012
18:38
(ACON) Trieste, 29 mar - MPB - Sono in tutto 16 gli articoli che compongono il disegno di legge che disciplinerà la portualità regionale.

Il primo fissa principi e finalità: separazione tra attività di amministrazione, di regolazione e di impresa; trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; libertà d'impresa e libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi; tutela dell'efficienza del mercato portuale e dell'utenza dei servizi generali e delle operazioni portuali; promozione dei servizi marittimi e portuali e dello sviluppo portuale in generale, in armonia con il sistema delle infrastrutture di trasporto e della logistica. Con la regolazione dei Porti di Monfalcone e Porto Nogaro, inoltre si punta a sostenere e incentivare la realizzazione delle infrastrutture e allo svolgimento dei servizi funzionali all'organizzazione di una piattaforma logistica regionale che consideri i porti esistenti nel territorio della Regione, le aree retroportuali ed intermodali, anche in relazione ai corridoi di traffico transnazionali promossi dall'Unione Europea.

L'articolo 2 chiarisce il riparto di competenze tra lo Stato e la Regione, distinguendo in seno all'Amministrazione regionale le funzioni proprie della Giunta, da quelle proprie della struttura regionale competente. Alla prima spettano le scelte di politica portuale, da assumere con la partecipazione più ampia delle istituzioni e degli enti locali: promozione del sistema portuale in un'ottica di cooperazione; investimenti, sviluppo delle reti di comunicazione di interesse europeo e le loro interrelazioni con le infrastrutture portuali, retroportuali e la piattaforma logistica regionale; cooperazione tra i porti del nord Adriatico; indirizzi per la redazione del Piano regolatore portuale e del Piano operativo triennale, l'elaborazione dei quali spetta alla struttura regionale competente. La quale inoltre provvede alla manutenzione delle infrastrutture e alla realizzazione di nuove, affida la fornitura dei servizi di interesse generale, assicura la navigabilità dell'ambito portuale provvedendo al mantenimento dei fondali nonché alla rimozione dei relitti e delle navi abbandonate, autorizza lo svolgimento delle attività commerciali e industriali, delle operazioni e dei servizi portuali, nonché carico/scarico e temporanea sosta di merci e materiali; rilascia le concessioni per l'utilizzo dei beni demaniali nell'ambito portuale; vigila sul regolare svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali.

L'articolo 3 inquadra il ruolo dell'Ente locale che partecipa alle scelte di politica portuale; il 4 riguarda esclusivamente la realtà del porto di Monfalcone; il 5 l'ambito portuale e i suoi confini, fornendone una definizione che, tenuto conto delle specificità degli scali regionali, vi include anche aree non appartenenti al demanio marittimo; il 6 è dedicato al piano regolatore portuale, ai suoi contenuti e all'iter di formazione e approvazione, che prevede il coinvolgimento dell'Autorità marittima e del Comune per l'approvazione preliminare da parte della Giunta, mentre il 7 riguarda il Piano operativo triennale, documento soggetto a revisione annuale, che definisce le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ivi compresi i criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali; l'8 disciplina la Commissione consultiva, definendone composizione e funzioni; il 9 va incontro all'esigenza di sfruttare le professionalità dei soggetti pubblici già operanti nell'ambito portuale, prevedendo la possibilità di stipulare accordi; il 10 stabilisce che lo svolgimento di qualsiasi attività d'impresa all'interno del porto sia assoggettato a un atto autorizzativo della Amministrazione regionale; l'11 regolamenta la procedura autorizzativa per le operazioni e i servizi, fissando requisiti, criteri modalità e termini; il 12 disciplina la procedura finalizzata al rilascio delle concessioni di aree demaniali e banchine; il 13 introduce - e questa è una novità assoluta nel panorama giuridico - la possibilità di ricorrere ai modelli di partenariato pubblico/privato o di finanza di progetto al fine di consentire la realizzazione di opere e/o infrastrutture non altrimenti conseguibile; viene così favorito lo sviluppo portuale, aperto ora anche agli investimenti dei privati.

L'articolo 14 considera l'iter di approvazione dei progetti che vengono interamente assoggettati alla disciplina regionale in materia di lavori pubblici di competenza della Regione; il 15 individua le risorse destinate allo sviluppo della portualità regionale; infine il 16, relativo all'entrata in vigore della legge, definisce anche le situazioni giuridiche già in essere.

(fine) MPB