News


Pdl/LN: Marin e Piccin, nuove norme per la caccia

25.07.2012
16:53
(ACON) Trieste, 25 lug - COM/RC - La modifica alla legge regionale n. 14 del 2007 in materia di caccia, approvata dall'Aula nell'ambito della legge comunitaria - rilevano Roberto Marin (Pdl) e Mara Piccin (LN) - consiste innanzitutto sui tempi fissati per le procedure dei provvedimenti di deroga e sui soggetti preposti ai pareri e all'attuazione. Si è, quindi, definito che entro 30 giorni dall'inizio della stagione venatoria la Giunta regionale, previo parere del Comitato faunistico regionale, adotti il provvedimento di deroga.

Chiaramente - proseguono i due proponenti l'emendamento - il tutto deve essere conforme alla direttiva comunitaria e alla legge nazionale, per le quali dette deroghe non possono essere attivate per le specie per le quali sia stata accertata una diminuzione della consistenza numerica durante il periodo di nidificazione degli uccelli, o durante la fase di migrazione per il ritorno degli stessi al luogo di nidificazione, fatta salva l'attività di controllo di specie alloctone. Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 30 giorni.

I soggetti autorizzati ai sensi di queste nuove disposizioni - aggiungono Marin e Piccin - sono i cacciatori iscritti nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistiche e venatorie della regione che risultino in possesso, oltre che della licenza di caccia, anche delle apposite schede di monitoraggio e di abilitazione specifica.

Con un successivo emendamento, Marin e Piccin hanno ottenuto il regime di deroga previsto sempre dalla direttiva 147/2009/CE, specificando che si applica secondo quanto previsto dagli allegati della direttiva stessa e da un nuovo allegato riguardante specie nocive di nuova istituzione. La novità rilevante è che si autorizzerà, nel rispetto di condizioni applicative e di controllo assai rigide, il prelievo per limitare i danni alla coltura delle specie: storno, tortora dal collare e cormorano. Tale prelievo sarà consentito per un periodo massimo di 45 giorni nell'arco della stagione venatoria.

Il provvedimento di deroga, qualora ne sussitano le condizioni - concludono i due consiglieri - dovrà individuare le motivazioni del prelievo, il carniere giornaliero per ogni singolo cacciatore, l'arco temporale e il numero massimo di capi prelevabile a livello regionale.