Presidenza: compiti e ruolo Ufficio Presidenza su spese Gruppi
(ACON) Trieste, 3 apr - COM/AB - In ordine ai compiti e al
ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale rispetto
alle spese dei Gruppi consiliari, la Presidenza precisa che essi
sono previsti e definiti dalla LR n. 52/1980 quanto ai principi,
e dal successivo Regolamento di esecuzione 22 maggio 1996 quanto
alla tipologia delle spese ammissibili e alle procedure di
rendicontazione.
In specie, l'art. 7 del Regolamento prevede che i Capigruppo
presentino all'Ufficio di Presidenza entro il 28 febbraio di ogni
anno una nota riepilogativa delle spese effettuate nell'anno
precedente, una breve relazione sull'utilizzo dei fondi e una
dichiarazione che la documentazione giustificativa è conservata
presso gli Uffici del Gruppo.
L'Ufficio di Presidenza ha il compito di verificare che la nota
riepilogativa riporti tutte le voci per le quali, secondo
Regolamento, è ammissibile la spesa e l'esattezza contabile della
nota stessa (somme/differenze).
Su questi aspetti possono essere chiesti chiarimenti ai Gruppi,
che sono tenuti a fornirli pena la sospensione dei finanziamenti.
L'Ufficio di Presidenza invece non è tenuto e non ha la
possibilità di controllare le singole spese, non può fare
osservazioni sulla congruità delle spese stesse né può entrare
nel merito dell'incidenza percentuale dell'una o dell'altra voce
di spesa sul totale.
Dall'entrata in vigore della legge regionale (1980) e del
Regolamento (maggio 1996), l'Ufficio di Presidenza si è
costantemente e uniformemente attenuto alle sue competenza come
descritte.