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Presidenza: compiti e ruolo Ufficio Presidenza su spese Gruppi

03.04.2013
15:04
(ACON) Trieste, 3 apr - COM/AB - In ordine ai compiti e al ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale rispetto alle spese dei Gruppi consiliari, la Presidenza precisa che essi sono previsti e definiti dalla LR n. 52/1980 quanto ai principi, e dal successivo Regolamento di esecuzione 22 maggio 1996 quanto alla tipologia delle spese ammissibili e alle procedure di rendicontazione. In specie, l'art. 7 del Regolamento prevede che i Capigruppo presentino all'Ufficio di Presidenza entro il 28 febbraio di ogni anno una nota riepilogativa delle spese effettuate nell'anno precedente, una breve relazione sull'utilizzo dei fondi e una dichiarazione che la documentazione giustificativa è conservata presso gli Uffici del Gruppo. L'Ufficio di Presidenza ha il compito di verificare che la nota riepilogativa riporti tutte le voci per le quali, secondo Regolamento, è ammissibile la spesa e l'esattezza contabile della nota stessa (somme/differenze). Su questi aspetti possono essere chiesti chiarimenti ai Gruppi, che sono tenuti a fornirli pena la sospensione dei finanziamenti. L'Ufficio di Presidenza invece non è tenuto e non ha la possibilità di controllare le singole spese, non può fare osservazioni sulla congruità delle spese stesse né può entrare nel merito dell'incidenza percentuale dell'una o dell'altra voce di spesa sul totale. Dall'entrata in vigore della legge regionale (1980) e del Regolamento (maggio 1996), l'Ufficio di Presidenza si è costantemente e uniformemente attenuto alle sue competenza come descritte.