III Comm: due pdl per sostegno al reddito,istituito comitato ristretto
(ACON)Trieste, 9 giu - MPB - Il sostegno al reddito
all'attenzione della III Commissione consiliare, presieduta da
Franco Rotelli (Pd), presente l'assessore Maria Sandra Telesca.
L'argomento è stato affrontato con l'illustrazione di due
progetti di legge - uno sottoscritto da consiglieri di
centrodestra, primo firmatario Alessandro Colautti (NCD); l'altro
del centrosinistra, primo firmatario Diego Moretti (Pd) cui hanno
aderito anche Cittadini e Sel - che vanno ad aggiungersi a un
provvedimento sul reddito minimo garantito presentato dai
consiglieri M5S nell'aprile 2014 e illustrato in III Commissione
proprio un anno fa.
Al termine dei lavori la Commissione, accogliendo la richiesta
del consigliere Colautti, ha istituito un Comitato ristretto
incaricato di fare sintesi dei diversi provvedimenti, sui
contenuti dei quali è già fissata per giovedì prossimo (11
giugno) una nutrita serie di audizioni con soggetti interessati.
Sullo sfondo delle due proposte oggi illustrate c'è la richiesta
dell'Europa agli Stati membri di introdurre il reddito minimo
garantito quale fattore di inserimento nella società dei
cittadini più poveri e il fatto che il nostro è l'unico Paese a
non averlo ancora adottato.
La proposta di legge "Istituzione del Reddito Fiduciario" -
illustrata da Colautti - vuole evitare sovrapposizioni con i vari
strumenti legati al welfare regionale proponendo una soluzione
efficace, circoscritta al settore delle politiche attive del
lavoro. Non formule assistenziali/caritatevoli, dunque - ha
insistito Colautti - ma una proposta che mette al centro la
persona in un percorso che la impegna attivamente, in un patto
tra Pubblico e singolo: uno strumento volto a contrastare
fenomeni di indigenza, permettendo la promozione delle condizioni
che rendono effettivo il diritto al lavoro.
Così, all'articolo 2, il Reddito Fiduciario è definito misura
temporanea, distinta dagli ammortizzatori sociali, avente come
oggetto l'erogazione anticipata di un trattamento economico ai
soggetti richiedenti che non dispongono essi stessi, o
nell'ambito del nucleo familiare in cui vivono, di redditi
sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana e purché
in possesso di determinati requisiti. Più precisamente, gli
interventi sono rivolti ai soggetti maggiorenni, aventi residenza
o domicilio sul territorio regionale da almeno 48 mesi, nel caso
siano persone prive di occupazione in cerca di lavoro;,
licenziati che abbiano terminato l'accesso agli ammortizzatori
sociali; dipendenti sospesi dal lavoro per crisi o
ristrutturazioni aziendali, che non usufruiscono di
ammortizzatori sociali; lavoratori assunti con contratti a tempo
determinato; lavoratori assunti con le tipologie contrattuali
previste dal decreto legislativo 276/2003; persone in cerca del
primo impiego. L'articolo 3 disciplina le condizioni per poter
accedere all'erogazione del beneficio, ossia l'accertamento del
reddito relativo al nucleo familiare, che non deve superare la
soglia di povertà relativa prevista dall'indicizzazione ISTAT,
variabile di anno in anno con l'aumento del costo della vita;
essendo il beneficio rivolto al reinserimento lavorativo o al
conseguimento della prima occupazione c'è l'obbligo per il
beneficiario di partecipare ad attività di formazione
professionale e all'accettazione di un'offerta lavorativa consona
al proprio profilo. L'articolo 4 disciplina nel dettaglio le
modalità relative alle offerte lavorative e alla riqualificazione
professionale con la collaborazione dei centri per l'impiego
presenti sul territorio regionale. L'articolo 5 riguarda la
determinazione del reddito fiduciario, ancorata alla soglia di
povertà relativa aggiornata ogni anno dall'ISTAT e in ogni caso
non inferiore al reddito annuo pari a 9.000,00 euro netti, con la
possibilità per l'Amministrazione regionale di apportare dei
coefficienti correttivi in base al numero dei componenti il
nucleo familiare. L'articolo 6 concerne la domanda; il 7
disciplina le modalità di erogazione e i limiti degli importi
mensili da assegnare ai singoli beneficiari, a seconda della
composizione del nucleo familiare; l'8 la durata del beneficio,
per un periodo massimo di 36 mesi consecutivi; il 9 la modalità
di rimborso del reddito fiduciario percepito; il 10 la
rimodulabilità del reddito fiduciario. Con l'articolo 11 si
istituisce il fondo regionale per l'erogazione del reddito
fiduciario mentre gli articoli 12 e 13 trattano il regolamento di
attuazione e le nome finanziarie.
"Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito" è il
titolo della proposta del centrosinistra - 10 articoli in tutto
-, illustrata da Moretti, con la quale si vuole offrire uno
strumento di base per la riorganizzazione di tutte le misure atte
a combattere effettivamente la povertà in Friuli Venezia Giulia e
costituire un primo livello essenziale di sostegno alla
cittadinanza, perché - ha detto il consigliere - anche se
l'occupazione aumentasse, non necessariamente porterebbe a una
riduzione significativa della povertà, per cui accanto a
politiche integrate da trasferimenti e servizi, occorre anche una
forma di integrazione economica per chi ha un reddito
insufficiente, un sostegno anche monetario di inclusione attiva.
Moretti ha inoltre sottolineato il carattere sperimentale del
provvedimento, dato che solo la sua operatività consentirà di
acquisire informazioni complete sulla platea dei beneficiari: per
questo, entità dell'erogazione e durata sono mantenute entro un
quadro di necessarie cautele. Le misure di dettaglio sono
demandate a un regolamento ed è prevista la verifica
dell'efficacia del benefico concesso.
Quanto agli articoli, il primo richiama la legislazione europea e
i principi costituzionali cui la legge si ispira e descrive le
finalità generali identificate nella lotta alla povertà e per
l'inclusione sociale. L'articolo 2 precisa l'attivazione di una
misura di sostegno al reddito attraverso un'erogazione monetaria
a carico dei Servizi sociali dei Comuni con l'attivazione della
misura attraverso una collaborazione tra Servizi sociali dei
Comuni e Servizi pubblici regionali per il lavoro. L'articolo 3
specifica i requisiti per l'accesso al beneficio che è a favore
dei nuclei familiari anche monopersonali che si trovino in
situazione economica individuata da un ISEE inferiore ai 6.000
euro annui con disponibilità a sottoscrivere un percorso
concordato. L'articolo 4 stabilisce che il beneficio non può
comunque superare i 500 euro mensili e può essere erogato al
massimo per 12 mesi con possibile ripetizione solo dopo
interruzione di 4 mesi. L'articolo 5 riguarda la domanda di
concessione attraverso i servizi sociali dei Comuni; il 6
definisce l'obbligo di un percorso di inclusione; il 7 prevede
che sia un regolamento, da approvare definitivamente entro 60
giorni dall'entrata in vigore della proposta, a stabilire
caratteristiche specifiche della misura. Gli ultimi tre articoli
trattano le norme transitorie, quelle finanziarie e l'entrata in
vigore.
Al termine delle illustrazioni, da parte di diversi consiglieri
domande di precisazione e approfondimento.
(immagini tv)