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III Comm: due pdl per sostegno al reddito,istituito comitato ristretto

09.06.2015
13:16
(ACON)Trieste, 9 giu - MPB - Il sostegno al reddito all'attenzione della III Commissione consiliare, presieduta da Franco Rotelli (Pd), presente l'assessore Maria Sandra Telesca.

L'argomento è stato affrontato con l'illustrazione di due progetti di legge - uno sottoscritto da consiglieri di centrodestra, primo firmatario Alessandro Colautti (NCD); l'altro del centrosinistra, primo firmatario Diego Moretti (Pd) cui hanno aderito anche Cittadini e Sel - che vanno ad aggiungersi a un provvedimento sul reddito minimo garantito presentato dai consiglieri M5S nell'aprile 2014 e illustrato in III Commissione proprio un anno fa.

Al termine dei lavori la Commissione, accogliendo la richiesta del consigliere Colautti, ha istituito un Comitato ristretto incaricato di fare sintesi dei diversi provvedimenti, sui contenuti dei quali è già fissata per giovedì prossimo (11 giugno) una nutrita serie di audizioni con soggetti interessati.

Sullo sfondo delle due proposte oggi illustrate c'è la richiesta dell'Europa agli Stati membri di introdurre il reddito minimo garantito quale fattore di inserimento nella società dei cittadini più poveri e il fatto che il nostro è l'unico Paese a non averlo ancora adottato. La proposta di legge "Istituzione del Reddito Fiduciario" - illustrata da Colautti - vuole evitare sovrapposizioni con i vari strumenti legati al welfare regionale proponendo una soluzione efficace, circoscritta al settore delle politiche attive del lavoro. Non formule assistenziali/caritatevoli, dunque - ha insistito Colautti - ma una proposta che mette al centro la persona in un percorso che la impegna attivamente, in un patto tra Pubblico e singolo: uno strumento volto a contrastare fenomeni di indigenza, permettendo la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.

Così, all'articolo 2, il Reddito Fiduciario è definito misura temporanea, distinta dagli ammortizzatori sociali, avente come oggetto l'erogazione anticipata di un trattamento economico ai soggetti richiedenti che non dispongono essi stessi, o nell'ambito del nucleo familiare in cui vivono, di redditi sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana e purché in possesso di determinati requisiti. Più precisamente, gli interventi sono rivolti ai soggetti maggiorenni, aventi residenza o domicilio sul territorio regionale da almeno 48 mesi, nel caso siano persone prive di occupazione in cerca di lavoro;, licenziati che abbiano terminato l'accesso agli ammortizzatori sociali; dipendenti sospesi dal lavoro per crisi o ristrutturazioni aziendali, che non usufruiscono di ammortizzatori sociali; lavoratori assunti con contratti a tempo determinato; lavoratori assunti con le tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 276/2003; persone in cerca del primo impiego. L'articolo 3 disciplina le condizioni per poter accedere all'erogazione del beneficio, ossia l'accertamento del reddito relativo al nucleo familiare, che non deve superare la soglia di povertà relativa prevista dall'indicizzazione ISTAT, variabile di anno in anno con l'aumento del costo della vita; essendo il beneficio rivolto al reinserimento lavorativo o al conseguimento della prima occupazione c'è l'obbligo per il beneficiario di partecipare ad attività di formazione professionale e all'accettazione di un'offerta lavorativa consona al proprio profilo. L'articolo 4 disciplina nel dettaglio le modalità relative alle offerte lavorative e alla riqualificazione professionale con la collaborazione dei centri per l'impiego presenti sul territorio regionale. L'articolo 5 riguarda la determinazione del reddito fiduciario, ancorata alla soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno dall'ISTAT e in ogni caso non inferiore al reddito annuo pari a 9.000,00 euro netti, con la possibilità per l'Amministrazione regionale di apportare dei coefficienti correttivi in base al numero dei componenti il nucleo familiare. L'articolo 6 concerne la domanda; il 7 disciplina le modalità di erogazione e i limiti degli importi mensili da assegnare ai singoli beneficiari, a seconda della composizione del nucleo familiare; l'8 la durata del beneficio, per un periodo massimo di 36 mesi consecutivi; il 9 la modalità di rimborso del reddito fiduciario percepito; il 10 la rimodulabilità del reddito fiduciario. Con l'articolo 11 si istituisce il fondo regionale per l'erogazione del reddito fiduciario mentre gli articoli 12 e 13 trattano il regolamento di attuazione e le nome finanziarie.

"Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito" è il titolo della proposta del centrosinistra - 10 articoli in tutto -, illustrata da Moretti, con la quale si vuole offrire uno strumento di base per la riorganizzazione di tutte le misure atte a combattere effettivamente la povertà in Friuli Venezia Giulia e costituire un primo livello essenziale di sostegno alla cittadinanza, perché - ha detto il consigliere - anche se l'occupazione aumentasse, non necessariamente porterebbe a una riduzione significativa della povertà, per cui accanto a politiche integrate da trasferimenti e servizi, occorre anche una forma di integrazione economica per chi ha un reddito insufficiente, un sostegno anche monetario di inclusione attiva. Moretti ha inoltre sottolineato il carattere sperimentale del provvedimento, dato che solo la sua operatività consentirà di acquisire informazioni complete sulla platea dei beneficiari: per questo, entità dell'erogazione e durata sono mantenute entro un quadro di necessarie cautele. Le misure di dettaglio sono demandate a un regolamento ed è prevista la verifica dell'efficacia del benefico concesso.

Quanto agli articoli, il primo richiama la legislazione europea e i principi costituzionali cui la legge si ispira e descrive le finalità generali identificate nella lotta alla povertà e per l'inclusione sociale. L'articolo 2 precisa l'attivazione di una misura di sostegno al reddito attraverso un'erogazione monetaria a carico dei Servizi sociali dei Comuni con l'attivazione della misura attraverso una collaborazione tra Servizi sociali dei Comuni e Servizi pubblici regionali per il lavoro. L'articolo 3 specifica i requisiti per l'accesso al beneficio che è a favore dei nuclei familiari anche monopersonali che si trovino in situazione economica individuata da un ISEE inferiore ai 6.000 euro annui con disponibilità a sottoscrivere un percorso concordato. L'articolo 4 stabilisce che il beneficio non può comunque superare i 500 euro mensili e può essere erogato al massimo per 12 mesi con possibile ripetizione solo dopo interruzione di 4 mesi. L'articolo 5 riguarda la domanda di concessione attraverso i servizi sociali dei Comuni; il 6 definisce l'obbligo di un percorso di inclusione; il 7 prevede che sia un regolamento, da approvare definitivamente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della proposta, a stabilire caratteristiche specifiche della misura. Gli ultimi tre articoli trattano le norme transitorie, quelle finanziarie e l'entrata in vigore.

Al termine delle illustrazioni, da parte di diversi consiglieri domande di precisazione e approfondimento.

(immagini tv)