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IV Comm: illustrato ddl attività estrattive, parere Piano rifiuti

26.05.2016
17:30
(ACON) Trieste, 26 mag - RCM - Trentacinque articoli, ripartiti in quattro Titoli: è il disegno di legge che la Giunta regionale ha illustrato alla IV Commissione consiliare in materia di attività estrattive delle sostanze minerali di seconda categoria, definite all'articolo 2 del regio decreto n. 1.443 del 1927 e che interessano i materiali destinati alle costruzioni edilizie, stradali e idrauliche. Il 9 giugno prossimo si svolgeranno le audizioni con i soggetti maggiormente coinvolti, mentre l'approvazione del provvedimento da parte della Commissione dovrebbe avvenire 5 giorni dopo per essere portato in Aula già nella sessione 21-23 giugno.

Il ddl - è stato spiegato - intende superare le disposizioni che si sono stratificate negli ultimi 30 anni su questa disciplina, ancora affidata alla legge regionale 35/1986 sulle attività estrattive. L'esigenza è una difficile conciliazione tra le istanze del settore imprenditoriale e una sempre maggiore sensibilità ambientale.

Il trend dei volumi effettivamente estratti appare sensibilmente in ritardo per cui, mantenendo tale andamento, la quantità disponibile dei materiali sarà esaurita in molti anni. Si è ritenuto, pertanto, che, nelle more dell'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (Prae), entro un anno dall'entrata in vigore della nuova legge non siano ammesse domande di autorizzazione per attività estrattiva, ad eccezione di quelle per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo o di proroga delle autorizzazioni in essere, nonché di approvazione delle varianti non sostanziali ai progetti autorizzati.

Tuttavia, in deroga a tale veto, sono ammesse le domande di autorizzazione all'attività estrattiva nelle aree di cava dismesse, ciò per favorire soprattutto il loro riassetto ambientale autorizzando la realizzazione di progetti che prevedano l'estrazione di materiali nella medesima area o in aree contigue. Inoltre, i procedimenti già in istruttoria presso il Servizio valutazioni ambientali o presso il Servizio geologico, saranno conclusi in applicazione della normativa regionale pregressa.

Attualmente, la scelta dell'area di cava è lasciata esclusivamente all'iniziativa degli operatori economici. L'unico possibile limite a tale potestà è il parere obbligatorio sul progetto dell'attività estrattiva espresso dai Comuni, i quali in tal modo esercitano un forte quanto disomogeneo potere decisionale. Considerato tale contesto, il disegno di legge propone un nuovo modello di Prae che, oltre a portare in sede regionale le scelte di gestione complessiva del territorio, costituisce il documento di una corretta programmazione economica del settore nel rispetto dei beni naturalistici e ambientali.

Dopo l'entrata in vigore del Prae, fermo restando il rilascio delle concessioni per gli interventi di manutenzione degli alvei, saranno ammesse domande di autorizzazione all'attività estrattiva: nelle aree di cava dismesse; per l'ampliamento delle aree di cava autorizzate, da parte di chi abbia scavato almeno l'80% del volume previsto dall'autorizzazione e comunque per un volume non superiore a quello autorizzato; per nuove attività estrattive, da parte di soggetti che abbiano ottenuto il collaudo, a condizione che risulti scavato almeno il 70% del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale.

A corollario della nuova concezione di governo del territorio, si dispone che l'attività estrattiva sia svolta nelle zone omogenee D4 (l'attività di ricerca non segue questo vincolo).

Tra le altre novità, l'istruttoria finalizzata alla valutazione del progetto dell'attività estrattiva è stata allineata con l'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (Via). Qualora, invece, il progetto sia sottoposto alla sola verifica di assoggettabilità alla Via, l'istruttoria di competenza del Servizio geologico si svolgerà mediante la convocazione di una conferenza di servizi. Il rinnovo dell'autorizzazione potrà essere concesso per una sola volta e per un periodo non superiore a cinque anni, in misura non superiore al 50% della superficie prevista dal progetto dell'attività estrattiva. La proroga dell'autorizzazione potrà essere concessa per una volta e per una durata non superiore a due anni, e sarà finalizzata al solo completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi a condizione che sia stato eseguito il 50% dei lavori previsti dal progetto.

Innovativa è anche la disciplina per sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva. Tra le cause di decadenza, vi sono il mancato inizio dell'attività estrattiva entro nove mesi dalla data in cui assume efficacia il provvedimento di autorizzazione e il caso in cui l'esecuzione dell'attività estrattiva nel singolo lotto sia stata inferiore al 50% di quella indicata nel progetto. Il mancato pagamento dell'onere di coltivazione, invece, non comporta più la decadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva, bensì la sospensione dell'efficacia di tale provvedimento.

Ulteriori elementi di novità sono stati introdotti nella disciplina delle garanzie fideiussorie che l'autorizzato è tenuto a prestare a favore del Comune sul cui territorio si svolge l'attività estrattiva o di ricerca, per sostenere il costo degli interventi di riassetto ambientale nonché a copertura del mancato versamento degli oneri di ricerca, di coltivazione o di collaudo (anche la figura del tecnico specializzato, che effettuerà i collaudi per il Comune, è vista come innovativa).

L'attività di vigilanza sarà esercitata dalla polizia mineraria per la Regione, assieme a Comuni e ispettorati forestali; le sanzioni saranno erogate dalla direzione Ambiente della Regione.

In apertura di seduta, la Commissione aveva espresso parere favorevole a maggioranza alla delibera giuntale sul Piano regionale di gestione dei rifiuti, già illustrata nella giornata di ieri.

(immagini tv)