IV Comm: illustrato ddl attività estrattive, parere Piano rifiuti
(ACON) Trieste, 26 mag - RCM - Trentacinque articoli, ripartiti
in quattro Titoli: è il disegno di legge che la Giunta regionale
ha illustrato alla IV Commissione consiliare in materia di
attività estrattive delle sostanze minerali di seconda categoria,
definite all'articolo 2 del regio decreto n. 1.443 del 1927 e che
interessano i materiali destinati alle costruzioni edilizie,
stradali e idrauliche. Il 9 giugno prossimo si svolgeranno le
audizioni con i soggetti maggiormente coinvolti, mentre
l'approvazione del provvedimento da parte della Commissione
dovrebbe avvenire 5 giorni dopo per essere portato in Aula già
nella sessione 21-23 giugno.
Il ddl - è stato spiegato - intende superare le disposizioni che
si sono stratificate negli ultimi 30 anni su questa disciplina,
ancora affidata alla legge regionale 35/1986 sulle attività
estrattive. L'esigenza è una difficile conciliazione tra le
istanze del settore imprenditoriale e una sempre maggiore
sensibilità ambientale.
Il trend dei volumi effettivamente estratti appare sensibilmente
in ritardo per cui, mantenendo tale andamento, la quantità
disponibile dei materiali sarà esaurita in molti anni. Si è
ritenuto, pertanto, che, nelle more dell'approvazione del Piano
regionale delle attività estrattive (Prae), entro un anno
dall'entrata in vigore della nuova legge non siano ammesse
domande di autorizzazione per attività estrattiva, ad eccezione
di quelle per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo o di
proroga delle autorizzazioni in essere, nonché di approvazione
delle varianti non sostanziali ai progetti autorizzati.
Tuttavia, in deroga a tale veto, sono ammesse le domande di
autorizzazione all'attività estrattiva nelle aree di cava
dismesse, ciò per favorire soprattutto il loro riassetto
ambientale autorizzando la realizzazione di progetti che
prevedano l'estrazione di materiali nella medesima area o in aree
contigue. Inoltre, i procedimenti già in istruttoria presso il
Servizio valutazioni ambientali o presso il Servizio geologico,
saranno conclusi in applicazione della normativa regionale
pregressa.
Attualmente, la scelta dell'area di cava è lasciata
esclusivamente all'iniziativa degli operatori economici. L'unico
possibile limite a tale potestà è il parere obbligatorio sul
progetto dell'attività estrattiva espresso dai Comuni, i quali in
tal modo esercitano un forte quanto disomogeneo potere
decisionale. Considerato tale contesto, il disegno di legge
propone un nuovo modello di Prae che, oltre a portare in sede
regionale le scelte di gestione complessiva del territorio,
costituisce il documento di una corretta programmazione economica
del settore nel rispetto dei beni naturalistici e ambientali.
Dopo l'entrata in vigore del Prae, fermo restando il rilascio
delle concessioni per gli interventi di manutenzione degli alvei,
saranno ammesse domande di autorizzazione all'attività
estrattiva: nelle aree di cava dismesse; per l'ampliamento delle
aree di cava autorizzate, da parte di chi abbia scavato almeno
l'80% del volume previsto dall'autorizzazione e comunque per un
volume non superiore a quello autorizzato; per nuove attività
estrattive, da parte di soggetti che abbiano ottenuto il
collaudo, a condizione che risulti scavato almeno il 70% del
volume complessivamente autorizzato per singola categoria di
sostanza minerale.
A corollario della nuova concezione di governo del territorio, si
dispone che l'attività estrattiva sia svolta nelle zone omogenee
D4 (l'attività di ricerca non segue questo vincolo).
Tra le altre novità, l'istruttoria finalizzata alla valutazione
del progetto dell'attività estrattiva è stata allineata con
l'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (Via).
Qualora, invece, il progetto sia sottoposto alla sola verifica di
assoggettabilità alla Via, l'istruttoria di competenza del
Servizio geologico si svolgerà mediante la convocazione di una
conferenza di servizi. Il rinnovo dell'autorizzazione potrà
essere concesso per una sola volta e per un periodo non superiore
a cinque anni, in misura non superiore al 50% della superficie
prevista dal progetto dell'attività estrattiva. La proroga
dell'autorizzazione potrà essere concessa per una volta e per una
durata non superiore a due anni, e sarà finalizzata al solo
completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi
a condizione che sia stato eseguito il 50% dei lavori previsti
dal progetto.
Innovativa è anche la disciplina per sospensione, decadenza e
revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva. Tra le cause
di decadenza, vi sono il mancato inizio dell'attività estrattiva
entro nove mesi dalla data in cui assume efficacia il
provvedimento di autorizzazione e il caso in cui l'esecuzione
dell'attività estrattiva nel singolo lotto sia stata inferiore al
50% di quella indicata nel progetto. Il mancato pagamento
dell'onere di coltivazione, invece, non comporta più la decadenza
dell'autorizzazione all'attività estrattiva, bensì la sospensione
dell'efficacia di tale provvedimento.
Ulteriori elementi di novità sono stati introdotti nella
disciplina delle garanzie fideiussorie che l'autorizzato è tenuto
a prestare a favore del Comune sul cui territorio si svolge
l'attività estrattiva o di ricerca, per sostenere il costo degli
interventi di riassetto ambientale nonché a copertura del mancato
versamento degli oneri di ricerca, di coltivazione o di collaudo
(anche la figura del tecnico specializzato, che effettuerà i
collaudi per il Comune, è vista come innovativa).
L'attività di vigilanza sarà esercitata dalla polizia mineraria
per la Regione, assieme a Comuni e ispettorati forestali; le
sanzioni saranno erogate dalla direzione Ambiente della Regione.
In apertura di seduta, la Commissione aveva espresso parere
favorevole a maggioranza alla delibera giuntale sul Piano
regionale di gestione dei rifiuti, già illustrata nella giornata
di ieri.
(immagini tv)