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IV Comm: ddl attività estrattive, gli emendamenti (1)

14.06.2016
12:59
(ACON) Trieste, 14 giu - RCM - Esame, da parte della IV Commissione consiliare, del disegno di legge n. 146 in materia di attività estrattive delle sostanze minerali di seconda categoria, definite all'articolo 2 del regio decreto n. 1.443 del 1927 e che interessano i materiali destinati alle costruzioni edilizie, stradali e idrauliche.

I lavori hanno preso il via con l'illustrazione, da parte della Giunta, di una ventina di emendamenti al testo base, accoglienti alcune delle richieste di modifica avanzate in sede di audizione dai soggetti più direttamente interessati.

Tra le novità di quanto era stato presentato il 26 maggio scorso, si segnalano l'introduzione delle aree di cava a valenza storica quali siti estrattivi risalenti a più di cento anni fa, come identificate dalla Regione; l'eliminazione del concetto, per il materiale litoide, di sottoprodotto dell'attività di estrazione; il demandare al Piano regionale delle attività estrattive (Prae) le modalità di valutazione dello sghiaiamento in alveo e l'utilizzo di materiale da riciclo.

Ancora in riferimento al Prae, la valutazione della sostenibilità dell'insediamento di nuove attività estrattive è legata ai volumi delle sostanze minerali da estrarre nell'ambito di interventi sulla rete idrografica che comportano l'estrazione e l'asporto di materiale litoide con riferimento alle sole sabbie e ghiaie; il Piano effettua la stima della quantità di materiali riutilizzabili e assimilabili ai sensi delle norme UNI con esclusione delle pietre ornamentali; sempre al Prae si demanda l'individuazione delle sostanze minerali ritenute strategiche (in particolare il marmorino), e a seguire si escludono tali materiali dall'applicazione della soglia del 70% del volume estratto sul territorio regionale. Fermo restando il divieto dello scavo in falda, nei sistemi fessurati carnici la quota di scavo è demandata ai criteri indicati nel Prae: questo perché c'è notevole differenza tra le falde nei sistemi carsici (calcari) rispetto alle falde in pianura (ghiaie).

Si specifica che le varianti precluse con la presentazione delle istanze di rinnovo sono quelle di tipo sostanziale, pur con una deroga per le autorizzazioni all'attività estrattiva di pietre ornamentali, attività che sono esonerate anche dall'obbligo di eseguire, in ciascun lotto, almeno il 50% dell'attività di coltivazione prevista dal progetto autorizzato.

Il mantenimento della garanzia fideiussoria del 120% del costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi è condizionato al possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento comunitario Emas, certificazione o registrazione di cui deve essere corredato lo stato di fatto dell'attività estrattiva.

Si introduce la possibilità, per i Comuni e i soggetti autorizzati all'attività estrattiva, di stipulare una convenzione per regolare aspetti connessi all'esercizio di tale attività che risultino necessari per evitare situazioni di pericolo o di danno.

Non da ultimo, si modifica la legge regionale n. 19 del 2009 (Codice regionale dell'edilizia) prevedendo l'esonero del versamento degli oneri concessori per la realizzazione di impianti destinati al servizio dell'attività estrattiva nell'area di cava, già previsti all'interno del progetto depositato e destinati a essere rimossi al cessare dell'efficacia del decreto che ne autorizza la coltivazione: l'installazione di tali impianti è temporalmente limitata, ciò esclude che i collegati effetti di trasformazione territoriale siano destinati a permanere.

I consiglieri hanno, poi, dato il via al dibattito generale.

(immagini tv) (segue)