IV Comm: ddl attività estrattive, gli emendamenti (1)
(ACON) Trieste, 14 giu - RCM - Esame, da parte della IV
Commissione consiliare, del disegno di legge n. 146 in materia di
attività estrattive delle sostanze minerali di seconda categoria,
definite all'articolo 2 del regio decreto n. 1.443 del 1927 e che
interessano i materiali destinati alle costruzioni edilizie,
stradali e idrauliche.
I lavori hanno preso il via con l'illustrazione, da parte della
Giunta, di una ventina di emendamenti al testo base, accoglienti
alcune delle richieste di modifica avanzate in sede di audizione
dai soggetti più direttamente interessati.
Tra le novità di quanto era stato presentato il 26 maggio scorso,
si segnalano l'introduzione delle aree di cava a valenza storica
quali siti estrattivi risalenti a più di cento anni fa, come
identificate dalla Regione; l'eliminazione del concetto, per il
materiale litoide, di sottoprodotto dell'attività di estrazione;
il demandare al Piano regionale delle attività estrattive (Prae)
le modalità di valutazione dello sghiaiamento in alveo e
l'utilizzo di materiale da riciclo.
Ancora in riferimento al Prae, la valutazione della sostenibilità
dell'insediamento di nuove attività estrattive è legata ai volumi
delle sostanze minerali da estrarre nell'ambito di interventi
sulla rete idrografica che comportano l'estrazione e l'asporto di
materiale litoide con riferimento alle sole sabbie e ghiaie; il
Piano effettua la stima della quantità di materiali
riutilizzabili e assimilabili ai sensi delle norme UNI con
esclusione delle pietre ornamentali; sempre al Prae si demanda
l'individuazione delle sostanze minerali ritenute strategiche (in
particolare il marmorino), e a seguire si escludono tali
materiali dall'applicazione della soglia del 70% del volume
estratto sul territorio regionale. Fermo restando il divieto
dello scavo in falda, nei sistemi fessurati carnici la quota di
scavo è demandata ai criteri indicati nel Prae: questo perché c'è
notevole differenza tra le falde nei sistemi carsici (calcari)
rispetto alle falde in pianura (ghiaie).
Si specifica che le varianti precluse con la presentazione delle
istanze di rinnovo sono quelle di tipo sostanziale, pur con una
deroga per le autorizzazioni all'attività estrattiva di pietre
ornamentali, attività che sono esonerate anche dall'obbligo di
eseguire, in ciascun lotto, almeno il 50% dell'attività di
coltivazione prevista dal progetto autorizzato.
Il mantenimento della garanzia fideiussoria del 120% del costo
degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi è
condizionato al possesso della certificazione ambientale ISO
14001 o della registrazione ai sensi del regolamento comunitario
Emas, certificazione o registrazione di cui deve essere corredato
lo stato di fatto dell'attività estrattiva.
Si introduce la possibilità, per i Comuni e i soggetti
autorizzati all'attività estrattiva, di stipulare una convenzione
per regolare aspetti connessi all'esercizio di tale attività che
risultino necessari per evitare situazioni di pericolo o di danno.
Non da ultimo, si modifica la legge regionale n. 19 del 2009
(Codice regionale dell'edilizia) prevedendo l'esonero del
versamento degli oneri concessori per la realizzazione di
impianti destinati al servizio dell'attività estrattiva nell'area
di cava, già previsti all'interno del progetto depositato e
destinati a essere rimossi al cessare dell'efficacia del decreto
che ne autorizza la coltivazione: l'installazione di tali
impianti è temporalmente limitata, ciò esclude che i collegati
effetti di trasformazione territoriale siano destinati a
permanere.
I consiglieri hanno, poi, dato il via al dibattito generale.
(immagini tv)
(segue)