CR: attività estrattive, ulteriori articoli (2)
(ACON) Trieste, 7 lug - MPB - Fra le norme riguardanti
l'esercizio dell'attività estrattiva, alcune modifiche sono state
introdotte relativamente alla garanzia fideiussoria che, entro un
anno dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione
all'attività estrattiva o entro 60 giorni se si tratta di
autorizzazione all'attività di ricerca, il soggetto autorizzato
deve presentare a favore dei Comuni in cui ricadono tali attività.
Con gli emendamenti, viene tra l'altro disposta l'estensione
della garanzia fidejussoria anche per assicurare il riassetto
ambientale dei luoghi nel caso in cui non vengano effettuati gli
interventi di valorizzazione dell'area di cava, e viene
sottolineato il ruolo del collaudatore nella valutazione
(Boem-Moretti-Lauri). Viene inoltre stabilito (con proposta di
Revelant) un termine di 15 giorni al tempo di comunicazione alla
struttura regionale competente in caso di esito negativo del
collaudo; su proposta di Liva, i Comuni nell'accettazione delle
garanzie fideiussorie presentate potranno, ai fini della
valutazione dell'adeguatezza, avvalersi della consulenza della
struttura regionale competente. Passano poi, grazie a Boem e
Lauri, da 90 a 60 i giorni che i Comuni hanno a disposizione per
informare il soggetto interessato e la struttura regionale
dell'avvenuta accettazione della garanzia.
Accantonato l'articolo 20 riguardante la convenzione con il
Comune, è stato accolto un emendamento aggiuntivo, proposto da
Revelant-Colautti-Riccardi - che prevede che Regione e Comuni
possano promuovere la costituzione di consorzi volontari o
disporre la costituzione di consorzi tra imprese per la gestione
unica dei siti estrattivi contigui o vicini, al fine di
garantirne un più razionale sfruttamento della risorsa, una
omogeneità nel recupero ambientale dei siti, e comunque ogni
qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.
Sono stati poi votati gli articoli sullo stato di fatto, che ogni
anno il soggetto autorizzato deve presentare, e sulle varianti di
progetto. E con emendamento della maggioranza è stata introdotta
una norma sulla disomogeneità e discontinuità dell'ammasso
roccioso, che introduce il nuovo concetto di sorpresa geologica
ovvero dell'imprevisto e imprevedibile che può verificarsi nel
corso dell'attività estrattiva e che comporta una modifica
nell'esecuzione della attività di coltivazione prevista dal
progetto autorizzato.
Modifiche di coordinamento con norme precedenti per l'articolo 23
concernente il collaudo, a cura della maggioranza, e per
l'introduzione della controfirma volta a evitare o a limitare di
molto le irregolarità da parte del cavatore.
Infine, proposto da Lauri, Boem e Moretti, integrato da Gabrovec
e condiviso da Autonomia Responsabile, l'emendamento aggiuntivo
che introduce la valorizzazione dell'area di cava, prevedendo che
gli interventi di riassetto ambientale possano essere sostituiti
da interventi aventi finalità di valorizzazione sociale,
culturale,ricreativa e turistica.
Con questa norma si conclude il Capo sull'esercizio dell'attività
estrattiva. Il successivo riguarda le vicende dell'autorizzazione.
(immagini tv)
(segue)