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CR: attività estrattive, ulteriori articoli (2)

07.07.2016
13:4
(ACON) Trieste, 7 lug - MPB - Fra le norme riguardanti l'esercizio dell'attività estrattiva, alcune modifiche sono state introdotte relativamente alla garanzia fideiussoria che, entro un anno dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o entro 60 giorni se si tratta di autorizzazione all'attività di ricerca, il soggetto autorizzato deve presentare a favore dei Comuni in cui ricadono tali attività.

Con gli emendamenti, viene tra l'altro disposta l'estensione della garanzia fidejussoria anche per assicurare il riassetto ambientale dei luoghi nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di valorizzazione dell'area di cava, e viene sottolineato il ruolo del collaudatore nella valutazione (Boem-Moretti-Lauri). Viene inoltre stabilito (con proposta di Revelant) un termine di 15 giorni al tempo di comunicazione alla struttura regionale competente in caso di esito negativo del collaudo; su proposta di Liva, i Comuni nell'accettazione delle garanzie fideiussorie presentate potranno, ai fini della valutazione dell'adeguatezza, avvalersi della consulenza della struttura regionale competente. Passano poi, grazie a Boem e Lauri, da 90 a 60 i giorni che i Comuni hanno a disposizione per informare il soggetto interessato e la struttura regionale dell'avvenuta accettazione della garanzia.

Accantonato l'articolo 20 riguardante la convenzione con il Comune, è stato accolto un emendamento aggiuntivo, proposto da Revelant-Colautti-Riccardi - che prevede che Regione e Comuni possano promuovere la costituzione di consorzi volontari o disporre la costituzione di consorzi tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini, al fine di garantirne un più razionale sfruttamento della risorsa, una omogeneità nel recupero ambientale dei siti, e comunque ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.

Sono stati poi votati gli articoli sullo stato di fatto, che ogni anno il soggetto autorizzato deve presentare, e sulle varianti di progetto. E con emendamento della maggioranza è stata introdotta una norma sulla disomogeneità e discontinuità dell'ammasso roccioso, che introduce il nuovo concetto di sorpresa geologica ovvero dell'imprevisto e imprevedibile che può verificarsi nel corso dell'attività estrattiva e che comporta una modifica nell'esecuzione della attività di coltivazione prevista dal progetto autorizzato.

Modifiche di coordinamento con norme precedenti per l'articolo 23 concernente il collaudo, a cura della maggioranza, e per l'introduzione della controfirma volta a evitare o a limitare di molto le irregolarità da parte del cavatore.

Infine, proposto da Lauri, Boem e Moretti, integrato da Gabrovec e condiviso da Autonomia Responsabile, l'emendamento aggiuntivo che introduce la valorizzazione dell'area di cava, prevedendo che gli interventi di riassetto ambientale possano essere sostituiti da interventi aventi finalità di valorizzazione sociale, culturale,ricreativa e turistica.

Con questa norma si conclude il Capo sull'esercizio dell'attività estrattiva. Il successivo riguarda le vicende dell'autorizzazione.

(immagini tv)

(segue)