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CR: ddl patrimonio geologico, relatrice maggioranza Da Giau (2)

14.09.2016
12:54
(ACON) Trieste, 14 set - RCM - E' la relazione di Chiara Da Giau (Pd) a dare il via all'esame del disegno di legge n. 150 sulla tutela e sulla valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

Sono 234 i geositi ad alta valenza censiti nel repertorio regionale - ha così rammentato la consigliera di maggioranza -, di cui 163 a valenza regionale, 42 nazionale, 22 sovranazionale. Sono 7.500 le cavità rilevate nel Catasto regionale delle grotte, di cui 25 assoggettate a tutela paesaggistica per il loro interesse preistorico, storico, geologico.

Poiché il geoturismo offre una valida alternativa al turismo di massa e stagionale, la proposta si sofferma anche sulla istituzione dei geoparchi regionali, territori identificati dall'avere entro i loro confini le emergenze geografico geologiche unitamente a possedere una strategia di sviluppo sostenibile.

L'azione di tutela e valorizzazione promossa dal disegno di legge si rivolge al patrimonio speleologico e geologico, alle forre, alle aree e agli acquiferi carsici. Le disposizioni generali contenute nel Capo I - ha riassunto la Da Giau entrando nel merito dell'articolato - motivano la legge richiamando il pubblico interesse del patrimonio geologico e speleologico in virtù dei valori in esso racchiusi ed enunciando definizioni che ulteriormente chiariscono la tutela che si vuole perseguire. Si sono scelte le definizioni più attuali così da rendere il provvedimento coerente con l'impianto internazionale e nazionale.

Il Capo II è dedicato al patrimonio geologico. Con l'istituzione (articolo 3) del Catasto dei geositi e dei geoparchi regionali, la Regione si dota di un nuovo strumento atto a capitalizzare il lavoro di studio e catalogazione finora svolto negli anni passati grazie anche alla collaborazione con l'università di Trieste. Nell'implementazione del CaRGeo viene prevista una continua interazione con i portatori di interesse e gli esperti. All'art. 4 è definito il quadro delle tutele per i geositi, le modalità di accesso e le pratiche vietate, le condizioni di deroga per rilevanti e dimostrati interessi collettivi, la competenza della struttura regionale nell'emanazione dei provvedimenti atti al rispetto di quanto stabilito o a ulteriori vincoli di tutela. Responsabilità e modalità di monitoraggio dello stato di conservazione e di gestione di geositi e geoparchi sono normate all'art. 5. L'art. 6 rimanda, invece, al primo dei regolamenti previsti dalla norma e relativo proprio alla gestione del CaRGeo, individuazione dei geositi e geoparchi, la loro valorizzazione.

Il Capo III è riferito alle aree carsiche e ai bacini acquiferi carsici. Gli articoli 7 e 8 che lo compongono riguardano la ricognizione delle aree stesse, la loro classificazione e le disposizioni di tutela.

Il Capo IV riguarda il patrimonio speleologico. È innanzitutto istituito, entro la struttura regionale competente, il Catasto speleologico regionale suddiviso in elenco delle grotte, elenco delle cavità artificiali, elenco delle grotte e cavità turistiche e sezione speciale dedicata alla forre. Vengono poi date (art. 10) le disposizioni di tutela prevedendo divieti ed eventuali deroghe, nonché quelle per il monitoraggio e la gestione (art. 11) con particolare riferimento alle grotte turistiche e alla loro utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari in modo strettamente conforme ai principi dello sviluppo sostenibile. Per proseguire nella proficua collaborazione con i portatori di interesse e operare in sinergia con gli stessi per massimizzare gli obiettivi di tutela, gli artt. 12 e 13 istituiscono la Consulta tecnico scientifica ed il Tavolo della Speleologia. La prima per un servizio di consulenza tecnica alla Regione, la seconda per promuovere l'attività speleologica. La composizione della consulta è stata modificata in commissione recependo le indicazioni pervenute durante le audizioni. Istituzione e requisiti per l'accreditamento nell'elenco delle associazioni e gruppi speleologici sono contenuti nell'art. 14. L'art. 15 rimanda invece al secondo specifico regolamento riguardante organizzazione, modalità di gestione, aggiornamento del CSR, criteri e modalità di gestione di prelievi e tracciamenti e gestione delle grotte turistiche.

Il Capo V si preoccupa di delineare la necessaria integrazione di tutti i dati su patrimonio geologico e speleologico nel sistema conoscitivo ed informativo regionale al fine di garantire la coerenza degli strumenti pianificatori e delle disposizione per le opere pubbliche o di interesse pubblico.

Il Capo VI delinea le azioni regionali per la promozione del patrimonio geologico e speleologico: attività di studio e ricerca anche con acquisto di strumentazioni e attrezzature, predisposizione di materiale divulgativo, promozione della fruizione sostenibile, realizzazione di itinerari escursionistici, organizzazione di convegni e iniziative per la sicurezza dell'attività speleologica, etc.

Il Capo VII è dedicato alla vigilanza affidando le funzioni di accertamento e contestazione alle strutture regionali competenti in materia di vigilanza ambientale e al Corpo forestale, e alle sanzioni.

Infine, il Capo VIII detta le disposizioni finanziarie, transitorie e finali. In particolare l'art. 24 garantisce il graduale subentro dell'amministrazione regionale nella gestione del CSR, prevedendo l'abrogazione delle norme finanziarie che regolano i rapporti con gli attuali curatori del catasto, al momento dell'approvazione dei regolamenti previsti dalla legge.

(immagini tv)

(segue)