CR: ddl patrimonio geologico, relatrice maggioranza Da Giau (2)
(ACON) Trieste, 14 set - RCM - E' la relazione di Chiara Da
Giau (Pd) a dare il via all'esame del disegno di legge n. 150
sulla tutela e sulla valorizzazione della geodiversità, del
patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.
Sono 234 i geositi ad alta valenza censiti nel repertorio
regionale - ha così rammentato la consigliera di maggioranza -,
di cui 163 a valenza regionale, 42 nazionale, 22 sovranazionale.
Sono 7.500 le cavità rilevate nel Catasto regionale delle grotte,
di cui 25 assoggettate a tutela paesaggistica per il loro
interesse preistorico, storico, geologico.
Poiché il geoturismo offre una valida alternativa al turismo di
massa e stagionale, la proposta si sofferma anche sulla
istituzione dei geoparchi regionali, territori identificati
dall'avere entro i loro confini le emergenze geografico
geologiche unitamente a possedere una strategia di sviluppo
sostenibile.
L'azione di tutela e valorizzazione promossa dal disegno di legge
si rivolge al patrimonio speleologico e geologico, alle forre,
alle aree e agli acquiferi carsici. Le disposizioni generali
contenute nel Capo I - ha riassunto la Da Giau entrando nel
merito dell'articolato - motivano la legge richiamando il
pubblico interesse del patrimonio geologico e speleologico in
virtù dei valori in esso racchiusi ed enunciando definizioni che
ulteriormente chiariscono la tutela che si vuole perseguire. Si
sono scelte le definizioni più attuali così da rendere il
provvedimento coerente con l'impianto internazionale e nazionale.
Il Capo II è dedicato al patrimonio geologico. Con l'istituzione
(articolo 3) del Catasto dei geositi e dei geoparchi regionali,
la Regione si dota di un nuovo strumento atto a capitalizzare il
lavoro di studio e catalogazione finora svolto negli anni passati
grazie anche alla collaborazione con l'università di Trieste.
Nell'implementazione del CaRGeo viene prevista una continua
interazione con i portatori di interesse e gli esperti. All'art.
4 è definito il quadro delle tutele per i geositi, le modalità di
accesso e le pratiche vietate, le condizioni di deroga per
rilevanti e dimostrati interessi collettivi, la competenza della
struttura regionale nell'emanazione dei provvedimenti atti al
rispetto di quanto stabilito o a ulteriori vincoli di tutela.
Responsabilità e modalità di monitoraggio dello stato di
conservazione e di gestione di geositi e geoparchi sono normate
all'art. 5. L'art. 6 rimanda, invece, al primo dei regolamenti
previsti dalla norma e relativo proprio alla gestione del CaRGeo,
individuazione dei geositi e geoparchi, la loro valorizzazione.
Il Capo III è riferito alle aree carsiche e ai bacini acquiferi
carsici. Gli articoli 7 e 8 che lo compongono riguardano la
ricognizione delle aree stesse, la loro classificazione e le
disposizioni di tutela.
Il Capo IV riguarda il patrimonio speleologico. È innanzitutto
istituito, entro la struttura regionale competente, il Catasto
speleologico regionale suddiviso in elenco delle grotte, elenco
delle cavità artificiali, elenco delle grotte e cavità turistiche
e sezione speciale dedicata alla forre. Vengono poi date (art.
10) le disposizioni di tutela prevedendo divieti ed eventuali
deroghe, nonché quelle per il monitoraggio e la gestione (art.
11) con particolare riferimento alle grotte turistiche e alla
loro utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari in modo
strettamente conforme ai principi dello sviluppo sostenibile. Per
proseguire nella proficua collaborazione con i portatori di
interesse e operare in sinergia con gli stessi per massimizzare
gli obiettivi di tutela, gli artt. 12 e 13 istituiscono la
Consulta tecnico scientifica ed il Tavolo della Speleologia. La
prima per un servizio di consulenza tecnica alla Regione, la
seconda per promuovere l'attività speleologica. La composizione
della consulta è stata modificata in commissione recependo le
indicazioni pervenute durante le audizioni. Istituzione e
requisiti per l'accreditamento nell'elenco delle associazioni e
gruppi speleologici sono contenuti nell'art. 14. L'art. 15
rimanda invece al secondo specifico regolamento riguardante
organizzazione, modalità di gestione, aggiornamento del CSR,
criteri e modalità di gestione di prelievi e tracciamenti e
gestione delle grotte turistiche.
Il Capo V si preoccupa di delineare la necessaria integrazione di
tutti i dati su patrimonio geologico e speleologico nel sistema
conoscitivo ed informativo regionale al fine di garantire la
coerenza degli strumenti pianificatori e delle disposizione per
le opere pubbliche o di interesse pubblico.
Il Capo VI delinea le azioni regionali per la promozione del
patrimonio geologico e speleologico: attività di studio e ricerca
anche con acquisto di strumentazioni e attrezzature,
predisposizione di materiale divulgativo, promozione della
fruizione sostenibile, realizzazione di itinerari
escursionistici, organizzazione di convegni e iniziative per la
sicurezza dell'attività speleologica, etc.
Il Capo VII è dedicato alla vigilanza affidando le funzioni di
accertamento e contestazione alle strutture regionali competenti
in materia di vigilanza ambientale e al Corpo forestale, e alle
sanzioni.
Infine, il Capo VIII detta le disposizioni finanziarie,
transitorie e finali. In particolare l'art. 24 garantisce il
graduale subentro dell'amministrazione regionale nella gestione
del CSR, prevedendo l'abrogazione delle norme finanziarie che
regolano i rapporti con gli attuali curatori del catasto, al
momento dell'approvazione dei regolamenti previsti dalla legge.
(immagini tv)
(segue)