CR: pdl nazionale bullismo, relatori Pustetto e Frattolin (5)
(ACON) Trieste, 1 feb - RCM - Nella nostra regione, nel 2012, è
stato attivato con successo un protocollo d'intesa tra la
magistratura minorile, il personale scolastico e la questura che
vedeva nell'utilizzo dell'ammonimento del bullo da parte del
questore uno strumento cardine nella prevenzione. La proposta di
legge nazionale n. 10 "Misure urgenti in materia di contrasto al
bullismo" si inserisce proprio in questo solco e mira ad
apportare quelle minime modifiche alla legge sullo stalking
(introdotta in Italia nel 2009) per renderla completamente
applicabile anche ai reati del cosiddetto bullismo.
È quanto ha spiegato all'Aula il primo relatore di maggioranza,
Stefano Pustetto (Misto), illustrando il progetto firmato dal
MoVimento 5 Stelle appunto per contrastare il bullismo.
Preso atto che i minori di 14 anni non sono imputabili, quindi
non possono essere soggetti a querela - ha aggiunto Pustetto -,
la proposta mira a rendere perseguibile per querela anche il
minore in modo che il questore possa intervenire con
l'ammonizione.
Nel dibattito in VI Commissione - ricorda il relatore - è anche
emersa la volontà di rafforzare il ruolo conoscitivo ed educativo
della famiglia, della scuola e degli enti scolastici. È molto
importante che i genitori siano adeguatamente informati sul come
sostenere il figlio, sia esso vittima, bullo o semplice
spettatore.
In Friuli Venezia Giulia - è intervenuta Eleonora Frattolin (M5S)
quale seconda relatrice di maggioranza -, sono già stati
presentati alcuni progetti contro il bullismo su iniziativa di
scuole, enti locali e servizi. La proposta di legge di oggi vuole
evitare di introdurre una nuova norma, ma utilizzare quanto
finalizzato al contrasto degli atti persecutori introducendo
misure di prevenzione del bullismo attraverso la modifica di
articoli già presenti nel codice penale.
Gli obiettivi sono quelli di prevenire con maggiore efficacia il
fenomeno, di garantire una più concreta tutela delle vittime e di
perfezionare il trattamento punitivo di chi si renda protagonista
di atti di bullismo.
La Frattolin ha così spiegato che si è voluto modificare
l'articolo 612 bis (atti persecutori) del codice penale
aggiungendo, nel comma 1, le parole "anche mediante qualunque
mezzo telematico" per inserire la fattispecie del cosiddetto
bullismo cibernetico, e nel comma 4 "a meno che l'autore non sia
egli stesso un minore" per consentire che il reato rimanga
punibile a querela della persona offesa. L'ammonimento, infatti,
sarebbe esteso ai bulli minorenni.
In VI Commissione è stato introdotto l'articolo con cui si pone a
carico delle famiglie l'azione educativa e formativa atta a
prevenire gli atti di bullismo, e si è dato alle scuole il
compito della promozione ed educazione all'uso consapevole della
rete Internet e dell'uso delle tecnologie; promozioni periodiche
di campagne informative; formazione specifica dei docenti;
protocolli operativi tra enti e soggetti operanti sul territorio.
Infine, sono previste le prescrizioni: l'autore delle condotte, i
suoi genitori (se minore) e il dirigente scolastico sono tenuti a
predisporre un piano di ri-orientamento del comportamento
nell'istituto di appartenenza, oltre l'orario scolastico, secondo
le modalità ritenute più adeguate.
Ecco che l'ammonimento compiuto dall'autorità di polizia al
minore alla presenza dei genitori - è opinione della Frattolin -
sarà sicuramente avvertito come un deterrente: il minore bullo
avrà la possibilità di ravvedersi senza incorrere nell'odierna
automatica perseguibilità d'ufficio e, con l'intervento
ri-orientativo della condotta successivo all'ammonimento, sarà
guidato a percepire il disvalore della sua condotta.
(segue)
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