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CR: pdl nazionale bullismo, relatori Pustetto e Frattolin (5)

01.02.2017
16:58
(ACON) Trieste, 1 feb - RCM - Nella nostra regione, nel 2012, è stato attivato con successo un protocollo d'intesa tra la magistratura minorile, il personale scolastico e la questura che vedeva nell'utilizzo dell'ammonimento del bullo da parte del questore uno strumento cardine nella prevenzione. La proposta di legge nazionale n. 10 "Misure urgenti in materia di contrasto al bullismo" si inserisce proprio in questo solco e mira ad apportare quelle minime modifiche alla legge sullo stalking (introdotta in Italia nel 2009) per renderla completamente applicabile anche ai reati del cosiddetto bullismo.

È quanto ha spiegato all'Aula il primo relatore di maggioranza, Stefano Pustetto (Misto), illustrando il progetto firmato dal MoVimento 5 Stelle appunto per contrastare il bullismo.

Preso atto che i minori di 14 anni non sono imputabili, quindi non possono essere soggetti a querela - ha aggiunto Pustetto -, la proposta mira a rendere perseguibile per querela anche il minore in modo che il questore possa intervenire con l'ammonizione.

Nel dibattito in VI Commissione - ricorda il relatore - è anche emersa la volontà di rafforzare il ruolo conoscitivo ed educativo della famiglia, della scuola e degli enti scolastici. È molto importante che i genitori siano adeguatamente informati sul come sostenere il figlio, sia esso vittima, bullo o semplice spettatore.

In Friuli Venezia Giulia - è intervenuta Eleonora Frattolin (M5S) quale seconda relatrice di maggioranza -, sono già stati presentati alcuni progetti contro il bullismo su iniziativa di scuole, enti locali e servizi. La proposta di legge di oggi vuole evitare di introdurre una nuova norma, ma utilizzare quanto finalizzato al contrasto degli atti persecutori introducendo misure di prevenzione del bullismo attraverso la modifica di articoli già presenti nel codice penale.

Gli obiettivi sono quelli di prevenire con maggiore efficacia il fenomeno, di garantire una più concreta tutela delle vittime e di perfezionare il trattamento punitivo di chi si renda protagonista di atti di bullismo.

La Frattolin ha così spiegato che si è voluto modificare l'articolo 612 bis (atti persecutori) del codice penale aggiungendo, nel comma 1, le parole "anche mediante qualunque mezzo telematico" per inserire la fattispecie del cosiddetto bullismo cibernetico, e nel comma 4 "a meno che l'autore non sia egli stesso un minore" per consentire che il reato rimanga punibile a querela della persona offesa. L'ammonimento, infatti, sarebbe esteso ai bulli minorenni.

In VI Commissione è stato introdotto l'articolo con cui si pone a carico delle famiglie l'azione educativa e formativa atta a prevenire gli atti di bullismo, e si è dato alle scuole il compito della promozione ed educazione all'uso consapevole della rete Internet e dell'uso delle tecnologie; promozioni periodiche di campagne informative; formazione specifica dei docenti; protocolli operativi tra enti e soggetti operanti sul territorio.

Infine, sono previste le prescrizioni: l'autore delle condotte, i suoi genitori (se minore) e il dirigente scolastico sono tenuti a predisporre un piano di ri-orientamento del comportamento nell'istituto di appartenenza, oltre l'orario scolastico, secondo le modalità ritenute più adeguate.

Ecco che l'ammonimento compiuto dall'autorità di polizia al minore alla presenza dei genitori - è opinione della Frattolin - sarà sicuramente avvertito come un deterrente: il minore bullo avrà la possibilità di ravvedersi senza incorrere nell'odierna automatica perseguibilità d'ufficio e, con l'intervento ri-orientativo della condotta successivo all'ammonimento, sarà guidato a percepire il disvalore della sua condotta.

(segue)

(immagini tv)