III Comm: illustrata pdl in materia funeraria
(ACON) Trieste, 11 apr - RCM - Modifiche alla legge regionale
in materia funeraria e di polizia mortuaria (LR 12/2011): Enio
Agnola (Pd) le ha proposte alla III Commissione consiliare -
presidente Franco Rotelli (Pd) - con i colleghi di Gruppo Renata
Bagantin e Armando Zecchinon, a cui si è aggiunto Gino Gregoris
(Citt).
Diverse le ragioni che hanno portato alla stesura di questo
provvedimento - ha spiegato Agnola -. Si va da incongruenze
emerse durante i lavori di preparazione del Regolamento regionale
di polizia mortuaria a incertezze sottolineate dagli enti locali,
oggetto di interrogazioni in Aula, sino a ulteriori questioni
relative a un parere dell'antitrust in tema di affidamento dei
servizi cimiteriali.
Ecco che la proposta di legge n. 199 intende sedare dubbi
interpretativi sui termini 'salma' e 'cadavere', definendo un
limite massimo collegato all'accertamento di morte effettuato dal
medico necroscopo ovvero dal trascorrere delle 24 ore.
Inoltre, a causa dell'aumento delle cremazioni e la relativa
facilità di trasporto e conservazione delle urne, non soggette a
limiti di natura sanitaria, ha comportato il sorgere di
iniziative tendenti alla creazione di depositi dedicati, non
coincidenti quindi con l'abitazione dei congiunti, di fatto
costituenti un cimitero. Definire in cosa consista un cimitero di
urne garantisce che dette strutture non vengano collocate
all'interno di centri abitati, ledendo la sensibilità sia degli
abitanti che dei dolenti. Stabilire l'ubicazione anche dei
cimiteri di urne è posto in capo ai Comuni.
Si è ritenuto opportuno specificare - ha proseguito Agnola - il
concetto generale di 'trasporto funebre' e quello di 'trasporto
provvisorio', indicando per quest'ultimo il solo tragitto a cassa
aperta dal luogo di decesso al domicilio, obitorio o casa
funeraria.
Si prende in considerazione la nuova disciplina delle unioni
civili, comprendendo nella definizione di 'coniuge' anche le
parti di un'unione civile e i conviventi di fatto.
È abrogata la disposizione che rimanda al regolamento regionale
anche la stesura di un elenco delle malattie infettive. Risulta
infatti poco funzionale disporre a livello regionale quale siano
tali malattie a fronte di chiare disposizioni statali, anche per
evitare difformità tra le Regioni o ritardi nell'applicazione di
provvedimenti sanitari urgenti, giustificati da improvvisi e
imprevedibili focolai di malattie normalmente non presenti sul
territorio.
A seguito di segnalazioni di alcuni Comuni, si è rilevata la
necessità di chiarire che, anche in caso di decesso in luogo
privato aperto al pubblico (ristoranti, cinema, etc.), la
raccolta e il trasferimento all'obitorio sono a carico del
Comune; questa attività, non essendo dovunque applicabile la
regola della turnazione delle ditte (come, ad esempio, in
località montane ove opera di fatto solo una ditta), può esservi
l'assegnazione diretta.
È opportuno stabilire con legge un limite alla durata delle
concessioni, onde sanare eventuali disposizioni contenute nei
regolamenti comunali che hanno declassato le vecchie 'concessioni
perpetue' in concessioni di 99 anni.
Si toglie ai Comuni la competenza a dettare le caratteristiche
tecniche delle urne cinerarie, materia eventualmente di
competenza statale e regionale.
Si prevede che l'imprenditore funebre, anche pubblico, possa
avvalersi di servizi forniti da esterni, con l'unica garanzia
della stabilità e continuità della fornitura.
Non essendo più prevista alcuna autorizzazione allo svolgimento
dell'attività imprenditoriale, sono stati tolti i riferimenti
alle autorizzazioni riportando a carico del Comune solo attività
di verifica e controllo.
Si pone a chiare lettere l'incompatibilità tra lo svolgimento
dell'attività funebre e i servizi cimiteriali e obitoriali; è
tuttavia lasciata una clausola di salvaguardia a favore di quei
Comuni che, pur svolgendo anche attività funebre, direttamente o
tramite enti controllati, gestiscano i servizi cimiteriali e
obitoriali presso il proprio cimitero, escludendo obitori e
cimiteri di altri enti (ad esempio ospedalieri).
In merito alle disposizioni sul periodo di osservazione, si è
ritenuto opportuno togliere il riferimento alla dichiarazione del
medico curante in quanto, a prescindere dalla scelta dei
congiunti, l'inidoneità dell'abitazione può essere dichiarata
anche da altre figure mediche intervenute per la constatazione
del decesso.
Si istituisce la possibilità di effettuare un trasporto, definito
'provvisorio', a cassa aperta verso il luogo ove i familiari
possano esporre il deceduto, ovvero si permette il trasporto a
cassa aperta entro le 30 ore dal decesso anche se è già stato
effettuato l'esame necroscopico. Tale pratica è finora impedita
dall'obbligo di chiudere il feretro nel caso di trasporto
successivo alla compilazione del certificato necroscopico;
quest'ultimo spesso è eseguito negli ospedali anche prima che
siano trascorse le 24 ore, rendendo di fatto impossibile il
trasferimento a cassa aperta. Si rilevano inoltre - ha aggiunto
Agnola - i molteplici casi di decessi in strutture ospedaliere
della nostra Regione di persone residenti in territorio veneto,
alle quali è preclusa la possibilità di esporre il deceduto nel
Comune d'origine. Questa norma, che si prospetta come un'apertura
nei confronti dei territori delle Province venete confinanti, si
pone come atto d'auspicio per un comportamento di reciprocità.
Si permette ai Comuni piccoli di istituire il deposito di
osservazione e l'obitorio anche presso i cimiteri di altri
Comuni, previa convenzione.
Dal 1 aprile 2015 la formaldeide è stata classificata cancerogena
1/B: è quindi opportuno non solamente consigliare, ma prescrivere
obbligatoriamente, l'uso di sostanze alternative.
In applicazione ai pareri del Garante della concorrenza e del
mercato, si rende opportuno chiarire quali siano le attività
incompatibili con la gestione dei servizi cimiteriali e degli
obitori.
L'introduzione della normativa sui cimiteri per gli animali da
affezione, in assenza di uno specifico regolamento, ha posto il
problema delle eventuali distanze dai cimiteri umani, onde
evitare che la contiguità venga recepita dai dolenti come
un'offesa al loro sentimento. Una misura minima, non eccessiva,
consente altresì di sanare situazione già esistenti a Cervignano.
Si autorizza l'utilizzo in convenzione dell'obitorio di un Comune
diverso, non associato.
Si rende possibile l'interramento di resti ossei senza imporre i
tempi minimi di permanenza dei feretri, in quanto non
giustificabili per motivi sanitari. Parimenti si rende possibile
l'interramento di urne (ad esempio in tombe di famiglia)
garantendone però l'integrità e la conservazione nel tempo
mediante l'uso di nicchie o pozzetti stagni; una diversa
collocazione costituirebbe, infatti, una forma di dispersione per
la quale sarebbe necessario aver raccolto il consenso del
defunto. La pratica dei pozzetti stagni vige in molti Comuni
della Regione mentre in altri non è ammessa. E si rende
necessario specificare che la tumulazione di resti ossei o urne
non è soggetta ai periodi minimi di conservazione propri dei
feretri.
La norma - così ancora Agnola - risolve alcuni problemi
interpretativi riguardo alla competenza del Comune ad autorizzare
la cremazione; frequentemente i Comuni di decesso (ad esempio
sedi di ospedali) non sono quelli nel cui cimitero viene
conservato il feretro. Inoltre specifica e allarga le modalità di
espressione della volontà del defunto in merito alla sua
cremazione. Infatti si rende possibile una ricostruzione rigorosa
della volontà del defunto, espressa in sola forma verbale mentre
era in vita; tale espressione di volontà viene garantita dalle
dichiarazioni congiunte e concordi del coniuge (in senso lato) e
dei parenti stretti.
Si rende chiara l'attribuzione delle competenze territoriali dei
Comuni in materia di affidamento e dispersione delle ceneri. E si
restringe la possibilità di conservare le ceneri solamente nelle
abitazioni e nei cimiteri d'urne.
Non si escludono perfezionamenti al testo - ha chiosato Agnola -
sulla base delle richieste che giungeranno delle categorie che
audiremo il 20 aprile prossimo.
Intanto, da parte dei consiglieri sono state sollevate già le
prime richieste: permettere pratiche alternative alla cremazione,
come avviene in altri Paesi (Ussai-M5S); obbligare le agenzie
funebri a prevedere, tra le offerte, bare a basso costo, come
quelle di cartone utilizzabili per la cremazione (Cremaschi-Pd);
imporre ai Comuni la turnazione delle imprese funebri
(Pustetto-Misto e Santarossa-AR).
(immagini tv)