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III Comm: illustrata pdl in materia funeraria

11.04.2017
13:59
(ACON) Trieste, 11 apr - RCM - Modifiche alla legge regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria (LR 12/2011): Enio Agnola (Pd) le ha proposte alla III Commissione consiliare - presidente Franco Rotelli (Pd) - con i colleghi di Gruppo Renata Bagantin e Armando Zecchinon, a cui si è aggiunto Gino Gregoris (Citt).

Diverse le ragioni che hanno portato alla stesura di questo provvedimento - ha spiegato Agnola -. Si va da incongruenze emerse durante i lavori di preparazione del Regolamento regionale di polizia mortuaria a incertezze sottolineate dagli enti locali, oggetto di interrogazioni in Aula, sino a ulteriori questioni relative a un parere dell'antitrust in tema di affidamento dei servizi cimiteriali.

Ecco che la proposta di legge n. 199 intende sedare dubbi interpretativi sui termini 'salma' e 'cadavere', definendo un limite massimo collegato all'accertamento di morte effettuato dal medico necroscopo ovvero dal trascorrere delle 24 ore.

Inoltre, a causa dell'aumento delle cremazioni e la relativa facilità di trasporto e conservazione delle urne, non soggette a limiti di natura sanitaria, ha comportato il sorgere di iniziative tendenti alla creazione di depositi dedicati, non coincidenti quindi con l'abitazione dei congiunti, di fatto costituenti un cimitero. Definire in cosa consista un cimitero di urne garantisce che dette strutture non vengano collocate all'interno di centri abitati, ledendo la sensibilità sia degli abitanti che dei dolenti. Stabilire l'ubicazione anche dei cimiteri di urne è posto in capo ai Comuni.

Si è ritenuto opportuno specificare - ha proseguito Agnola - il concetto generale di 'trasporto funebre' e quello di 'trasporto provvisorio', indicando per quest'ultimo il solo tragitto a cassa aperta dal luogo di decesso al domicilio, obitorio o casa funeraria.

Si prende in considerazione la nuova disciplina delle unioni civili, comprendendo nella definizione di 'coniuge' anche le parti di un'unione civile e i conviventi di fatto.

È abrogata la disposizione che rimanda al regolamento regionale anche la stesura di un elenco delle malattie infettive. Risulta infatti poco funzionale disporre a livello regionale quale siano tali malattie a fronte di chiare disposizioni statali, anche per evitare difformità tra le Regioni o ritardi nell'applicazione di provvedimenti sanitari urgenti, giustificati da improvvisi e imprevedibili focolai di malattie normalmente non presenti sul territorio.

A seguito di segnalazioni di alcuni Comuni, si è rilevata la necessità di chiarire che, anche in caso di decesso in luogo privato aperto al pubblico (ristoranti, cinema, etc.), la raccolta e il trasferimento all'obitorio sono a carico del Comune; questa attività, non essendo dovunque applicabile la regola della turnazione delle ditte (come, ad esempio, in località montane ove opera di fatto solo una ditta), può esservi l'assegnazione diretta.

È opportuno stabilire con legge un limite alla durata delle concessioni, onde sanare eventuali disposizioni contenute nei regolamenti comunali che hanno declassato le vecchie 'concessioni perpetue' in concessioni di 99 anni.

Si toglie ai Comuni la competenza a dettare le caratteristiche tecniche delle urne cinerarie, materia eventualmente di competenza statale e regionale.

Si prevede che l'imprenditore funebre, anche pubblico, possa avvalersi di servizi forniti da esterni, con l'unica garanzia della stabilità e continuità della fornitura.

Non essendo più prevista alcuna autorizzazione allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, sono stati tolti i riferimenti alle autorizzazioni riportando a carico del Comune solo attività di verifica e controllo.

Si pone a chiare lettere l'incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività funebre e i servizi cimiteriali e obitoriali; è tuttavia lasciata una clausola di salvaguardia a favore di quei Comuni che, pur svolgendo anche attività funebre, direttamente o tramite enti controllati, gestiscano i servizi cimiteriali e obitoriali presso il proprio cimitero, escludendo obitori e cimiteri di altri enti (ad esempio ospedalieri).

In merito alle disposizioni sul periodo di osservazione, si è ritenuto opportuno togliere il riferimento alla dichiarazione del medico curante in quanto, a prescindere dalla scelta dei congiunti, l'inidoneità dell'abitazione può essere dichiarata anche da altre figure mediche intervenute per la constatazione del decesso.

Si istituisce la possibilità di effettuare un trasporto, definito 'provvisorio', a cassa aperta verso il luogo ove i familiari possano esporre il deceduto, ovvero si permette il trasporto a cassa aperta entro le 30 ore dal decesso anche se è già stato effettuato l'esame necroscopico. Tale pratica è finora impedita dall'obbligo di chiudere il feretro nel caso di trasporto successivo alla compilazione del certificato necroscopico; quest'ultimo spesso è eseguito negli ospedali anche prima che siano trascorse le 24 ore, rendendo di fatto impossibile il trasferimento a cassa aperta. Si rilevano inoltre - ha aggiunto Agnola - i molteplici casi di decessi in strutture ospedaliere della nostra Regione di persone residenti in territorio veneto, alle quali è preclusa la possibilità di esporre il deceduto nel Comune d'origine. Questa norma, che si prospetta come un'apertura nei confronti dei territori delle Province venete confinanti, si pone come atto d'auspicio per un comportamento di reciprocità.

Si permette ai Comuni piccoli di istituire il deposito di osservazione e l'obitorio anche presso i cimiteri di altri Comuni, previa convenzione.

Dal 1 aprile 2015 la formaldeide è stata classificata cancerogena 1/B: è quindi opportuno non solamente consigliare, ma prescrivere obbligatoriamente, l'uso di sostanze alternative.

In applicazione ai pareri del Garante della concorrenza e del mercato, si rende opportuno chiarire quali siano le attività incompatibili con la gestione dei servizi cimiteriali e degli obitori.

L'introduzione della normativa sui cimiteri per gli animali da affezione, in assenza di uno specifico regolamento, ha posto il problema delle eventuali distanze dai cimiteri umani, onde evitare che la contiguità venga recepita dai dolenti come un'offesa al loro sentimento. Una misura minima, non eccessiva, consente altresì di sanare situazione già esistenti a Cervignano.

Si autorizza l'utilizzo in convenzione dell'obitorio di un Comune diverso, non associato.

Si rende possibile l'interramento di resti ossei senza imporre i tempi minimi di permanenza dei feretri, in quanto non giustificabili per motivi sanitari. Parimenti si rende possibile l'interramento di urne (ad esempio in tombe di famiglia) garantendone però l'integrità e la conservazione nel tempo mediante l'uso di nicchie o pozzetti stagni; una diversa collocazione costituirebbe, infatti, una forma di dispersione per la quale sarebbe necessario aver raccolto il consenso del defunto. La pratica dei pozzetti stagni vige in molti Comuni della Regione mentre in altri non è ammessa. E si rende necessario specificare che la tumulazione di resti ossei o urne non è soggetta ai periodi minimi di conservazione propri dei feretri.

La norma - così ancora Agnola - risolve alcuni problemi interpretativi riguardo alla competenza del Comune ad autorizzare la cremazione; frequentemente i Comuni di decesso (ad esempio sedi di ospedali) non sono quelli nel cui cimitero viene conservato il feretro. Inoltre specifica e allarga le modalità di espressione della volontà del defunto in merito alla sua cremazione. Infatti si rende possibile una ricostruzione rigorosa della volontà del defunto, espressa in sola forma verbale mentre era in vita; tale espressione di volontà viene garantita dalle dichiarazioni congiunte e concordi del coniuge (in senso lato) e dei parenti stretti.

Si rende chiara l'attribuzione delle competenze territoriali dei Comuni in materia di affidamento e dispersione delle ceneri. E si restringe la possibilità di conservare le ceneri solamente nelle abitazioni e nei cimiteri d'urne.

Non si escludono perfezionamenti al testo - ha chiosato Agnola - sulla base delle richieste che giungeranno delle categorie che audiremo il 20 aprile prossimo.

Intanto, da parte dei consiglieri sono state sollevate già le prime richieste: permettere pratiche alternative alla cremazione, come avviene in altri Paesi (Ussai-M5S); obbligare le agenzie funebri a prevedere, tra le offerte, bare a basso costo, come quelle di cartone utilizzabili per la cremazione (Cremaschi-Pd); imporre ai Comuni la turnazione delle imprese funebri (Pustetto-Misto e Santarossa-AR).

(immagini tv)