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II Comm: illustrato ddl agricoltura e caccia

19.06.2017
15:10
(ACON) Trieste, 19 giu - RCM - Gli assessori regionali Shaurli e Panontin hanno illustrato alla II Commissione consiliare le nuove disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria, un disegno di legge che consta di 77 articoli strutturati in 4 Titoli, uno per settore, oltre all'entrata in vigore e a due allegati sui contributi per l'attivazione di centri di lavorazione della selvaggina uccisa dai cacciatori.

Il Titolo I (risorse agricole) - ha spiegato Shaurli - è suddiviso in 5 Capi: il Capo I disciplina nuovi criteri di concessione di contributi alle organizzazioni e associazioni per finalità istituzionali di interesse agricolo. Detti contributi erano previsti dalla legge regionale 56/1978 (sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo), di cui si propone la soppressione, mentre le nuove disposizioni adeguano l'intervento alla normativa europea in materia di aiuti di Stato; il Capo II apporta modifiche a diversi articoli della LR 32/1995 (agricoltura biologica in Friuli Venezia Giulia) quanto ad aggiornamenti a norme comunitarie e modifiche alla disciplina contributiva alla luce della riacquisizione, da parte della Regione, di competenze attribuite a Province e Comunità montane; anche con gli articoli del Capo III, riferiti a modifiche alla LR 25/1996 (agriturismo), ci si adegua alla riforma degli enti locali e si razionalizzano gli interventi contributivi, oltre a ridurre da 10 a 5 (termine comunitario) gli anni del vincolo di attività agrituristica pena la restituzione del contributo regionale; nel Capo IV sono contenute modifiche alla LR 23/1999 (tartufi) necessarie a seguito del rientro in Regione, dal 1 luglio 2016, delle competenze delle Province in materia: la proposta è di accentrarli presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Ersa); il Capo V contiene articoli che riguardano argomenti e norme in materia di agricoltura (dalla competenza attribuita alla Giunta regionale per accertare la qualifica di imprenditore agricolo professionale a diversi contributi ad altrettanti Comuni per progetti legati al mondo rurale, piuttosto che il rinnovo dei Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica o lo slittamento di termini temporali).

Il Titolo II (risorse forestali) - ha proseguito Shaurli - è suddiviso in 3 Capi: il Capo I apporta modifiche alla LR 34/1988 (prevenzione dei rischi da valanga) in primis per aggiornare il riferimento cartografico del Catasto delle valanghe alla più dettagliata Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga; il Capo II adegua la LR 9/2007 (risorse forestali) per evitare violazioni dei principi comunitari in materia di aiuti di Stato e di tutela della concorrenza, ma affronta anche questioni di contrattazione e accordi aziendali, oltre a prevedere che la mancata individuazione del direttore dei lavori consente alla Regione di far sospendere i lavori stessi; il Capo III modifica la LR 10/2010 (terreni incolti o abbandonati nei territori montani) consentendo alla Giunta regionale, oltre che di modificare le percentuali di intervento, anche di equiparare le percentuali previste per i titolari dei terreni (oggi 50%) e per i soggetti terzi (oggi 100%): ciò consente di incentivare ulteriormente i proprietari a ripristinare e mantenere puliti i propri terreni, in linea con le finalità della legge.

Il Titolo III (risorse ittiche) - è intervenuto Panontin - è suddiviso in 3 Capi: le proposte di precisazioni e integrazioni contenute nel Capo I intervengono sulla LR 32/1993 (pesca di mestiere nelle acque interne del FVG) nell'interesse di quanti esercitano la pesca a livello professionale con adeguamenti alla normativa nazionale; il Capo II introduce nella legge 31/2005 (pesca e acquacoltura) sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto della direttiva comunitaria "Habitat" ed elimina il superato riferimento ai Corpi di vigilanza provinciale; con il Capo III si interviene per unificare le attuali due Commissioni consultive locali della pesca e dell'acquacoltura in una unica Commissione, consentendo però di convocare separatamente, in apposite sottocommissioni, gli interessati alle problematiche peculiari dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone.

Il Titolo IV (attività venatoria) - ha concluso Panontin - è suddiviso in 4 Capi: il Capo I disciplina i contributi per l'avvio di centri di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia, con l'esplicito intento di arginare il bracconaggio e il commercio sommerso legati all'abbattimento degli ungulati. Gli articoli sono stati predisposti dopo il dibattito svoltosi in Consiglio regionale sulla concessione di contributi ai proprietari pubblici di macelli, quando era emersa la volontà di favorire l'accesso dei privati rendendo finanziabili i soggetti pubblici solo in via residuale. La norma ora in esame accoglie tale principio con un'unica eccezione: la previsione di un aiuto diretto al Comune di Pontebba quale proprietario di un macello, in quanto in quel territorio non risultano essere autorizzati impianti gestiti da privati; il Capo II modifica la LR 24/1996 (specie cacciabili e periodi di attività venatoria) con una formulazione più chiara per la specifica disciplina relativa alla Zona faunistica delle Alpi e per lo smaltimento delle spoglie della fauna selvatica in attuazione dei provvedimenti di abbattimento in deroga, prevedendo una formulazione più generica (non limitata alla combustione) per individuare gli impianti che consentono lo smaltimento delle spoglie in modo tale che le stesse potranno essere utilizzate anche negli impianti che lavorano i sottoprodotti di origine animale; il Capo III riguarda alcune disposizioni previste dalla LR 6/2008 (programmazione faunistica e attività venatoria) introducendo una locuzione più generica per indicare gli obiettivi della pianificazione faunistica, lo sciacallo dorato (Canis aureus) fra le specie di interesse comunitario per cui sono previsti indennizzi per i danni che arrecano, il rilascio di permessi annuali di caccia esclusivamente per il cinghiale anche a soci di altre Riserve; gli articoli del Capo IV precisano le possibilità di utilizzo dei cani da seguita nei pressi delle zone di protezione della fauna, rendono possibile utilizzare il fucile caricato a tre colpi nel territorio di pianura come previsto dalla normativa nazionale, specificano che per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni ornitologiche è necessario che la sede sociale sia ubicata in Regione.

Come anticipato, il Titolo V contiene esclusivamente l'articolo 78 sull'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nel pomeriggio, la Commissione è stata impegnata ad ascoltare i pareri dei soggetti maggiormente coinvolti dalle nuove disposizioni. L'esame del disegno di legge inizierà giovedì prossimo (22 giugno), se necessario proseguirà il giorno dopo.

Specifiche sono state intanto già richieste da Revelant (AR), che ha contestato soprattutto quanto disposto per la macellazione della carne di cinghiale, una questione che ha preoccupato anche Ret (AR), che ha chiesto delle indicazioni per i prelievi in deroga, mentre la Dal Zovo (M5S) ha segnalato l'introduzione della caccia alla volpe, oggi non prevista, Ciriani (FdI-AN) ha mostrato preoccupazioni per la riduzione dei tempi della destinazione d'uso degli agriturismo e ha ricordato il rischio d'impresa, invece De Anna (FI) ha chiesto la possibilità di obbligare le Riserve venatorie ai permessi annuali alla caccia del cinghiale in determinate circostanze.

(immagini tv)