CR: ddl sviluppo sistema territoriale, rel. maggioranza Boem (3)
(ACON) Trieste, 28 giu - MPB - All'attenzione dell'Aula il ddl
n.218 che prevede modifiche e integrazioni all'ordinamento
regionale in materia di infrastrutture marittime, viabilità,
lavori pubblici, paesaggio, edilizia e pianificazione
territoriale. L'intervento del relatore di maggioranza Vittorino
Boem (Pd) ha innanzitutto messo in evidenza le parti che portano
alla luce gli indirizzi strategici intesi dall'Amministrazione.
Il provvedimento - ha spiegato Boem - introduce la programmazione
della manutenzione dei canali navigabili del territorio regionale
e di accesso ai porti, che consente al traffico idroviario di
operare in sicurezza e con garanzie di continuità, a servizio
anche delle attività produttive e dell'intermodalità regionale.
La disposizione si collega con lo sforzo avviato da questa
amministrazione di riportare la manutenzione dei canali
navigabili e i dragaggi lagunari in un quadro di ordinarietà.
Tra gli aspetti più rilevanti c'è anche il Titolo VI riguardante
la materia dell'edilizia, evoluto rispetto alla formulazione
originaria, grazie all'approvazione di alcuni emendamenti frutto
di sintesi tra le esigenze del mondo produttivo e delle
professioni, e quelle del sistema degli Enti locali.
Accanto all'introduzione nel Codice regionale dell'edilizia dei
principi del contenimento del consumo di suolo e della sicurezza
sismica degli edifici, ci sono misure per la valorizzazione del
patrimonio edilizio esistente, attraverso disposizioni di
flessibilità rispetto ad alcuni vincoli, in coerenza però con il
contesto territoriale in cui sono inseriti. Questo intervento è
un vero e proprio cambio di prospettiva rispetto al "Piano Casa",
ossia quelle misure nate a livello nazionale nel 2008 che
consentivano (per un periodo limitato di tempo, ma di volta in
volta prorogato) ampliamenti volumetrici e demolizioni con
ricostruzioni, in deroga agli strumenti urbanistici, ai
regolamenti comunali e alle leggi regionali vigenti.
Ciò che si propone in questo ddl - ha sottolineato il relatore -
è una valutazione sul merito degli obiettivi che si intendono
raggiungere, e degli strumenti con i quali questi vengono
perseguiti. Per questo le disposizioni puntano alla flessibilità
nella progettazione, affinché sia maggiormente funzionale per i
cittadini e al contempo compatibile con una programmazione
ragionata. E queste disposizioni, ha evidenziato Boem, non sono
proroghe di deroghe straordinarie, bensì misure stabili che
consentono flessibilità entro certi criteri. Con la norma si
chiede ai Comuni, nell'ambito delle loro competenze in materia
urbanistica, l'assunzione di responsabilità, dando loro la
facoltà di limitare o escludere un determinato numero di
previsioni di elasticità che la normativa regionale introduce in
maniera stabile. Il superamento delle politiche di
deregolamentazione - ha aggiunto Boem - è condiviso innazittutto
dalle categorie economiche del settore edile.
Quanto ai principali contenuti del ddl, successivamente al Titolo
I, contenente l'oggetto e le finalità, il Titolo II assegna alla
Regione la competenza della gestione manutentiva del sistema
idroviario del demanio regionale navigabile. Gli interventi di
manutenzione sono definiti in un Programma e attuati dalla
Regione o da soggetti convenzionati, o in delegazione
amministrativa; i sedimenti derivanti dall'attività di dragaggio
vengono destinati principalmente ad opere di consolidamento degli
argini; si dispone una semplificazione dell'iter amministrativo
per interventi manutentivi contenuti nel Programma; ritenuti
strategici e quindi oggetto di negoziazione prioritaria i lavori
per l'approfondimento del canale di accesso al Porto di
Monfalcone, sostenuti da un accordo di programma; al fine di
contenere il ricorso al trasporto su gomma delle bramme di ferro,
che contribuisce a generare emissioni di CO2 e inquinamento
acustico in prossimità di abitati, oltre che congestionamento e
rischi per la viabilità, viene introdotta una forma contributiva
per favorire l'utilizzo e lo sviluppo del sistema ferroviario per
questo genere di trasporto.
Al Titolo III vengono ridisciplinate competenze precedentemente
assegnate alle Provincie in materia di revisione e collaudo dei
mezzi di proprietà della Regione; unificati il bacino
territoriale per l'accettazione delle procedure e il sistema
delle Motorizzazioni civili; data continuità alle procedure
contributive in capo alle Provincie, trasferite alla Direzione
centrale infrastrutture. In tema di TPL e viabilità vengono
apportate modifiche alle modalità di agevolazione nel trasporto
delle forze dell'ordine, e disposto il rinnovo dei membri del
Comitato di monitoraggio e coordinamento.
Con il Titolo IV si interviene sulla materia dei Lavori pubblici.
Vi è una nuova formulazione per quanto riguarda l'inclusione dei
costi di progettazione negli stanziamenti previsti per la
realizzazione delle opere e un'ulteriore modifica riguardante i
termini di inizio e ultimazione lavori
per le opere sostenute da contribuzione regionale. Viene proposta
una nuova formulazione in merito alla concessione di
anticipazioni finanziarie a favore degli Enti locali finalizzata
alla progettazione delle opere. Si dispone poi la facoltà per il
Servizio Lavori Pubblici a operare sulla banca dati del Centro di
monitoraggio regionale in materia di sicurezza stradale, ed
ulteriori disposizioni in merito alla cessione di quote di
capacità trasmissiva della Rete Pubblica Regionale.
Il Titolo V si occupa di paesaggio e biodiversità, prevedendo tra
l'altro un diverso iter per gli aggiornamenti in materia di Piano
Paesaggistico Regionale e l'onere per i Comuni di conformare i
propri strumenti urbanistici alle previsioni del PPR; in materia
di biodiversità, viene modificata la legge sui prati stabili, e
aggiornata la disciplina riguardante gli aiuti di stato.
Nel Titolo VI sono presenti norme di semplificazione in materia
edilizia: modifiche al Codice regionale dell'edilizia, inserendo
negli obiettivi dell'azione regionale il contenimento del consumo
di suolo ed il perseguimento di una maggiore sicurezza sismica
degli edifici; modifiche alla normativa tecnica delle costruzioni
e ai procedimenti amministrativi necessari per l'attività
edilizia; ulteriori specifiche di carattere procedurale per la
realizzazione di opere delle Amministrazioni pubbliche; rinnovata
formulazione per norme riguardanti l'attività di edilizia libera;
nuove misure per valorizzare il patrimonio edilizio esistente
attraverso manutenzioni straordinarie o ampliamenti.
Il Titolo VII contiene modifiche alla LR 21/2015 in materia di
varianti urbanistiche di livello comunale, in particolare
attraverso modifiche alla normativa tecnica sugli ampliamenti.
Nel Titolo VIII si affronta il tema dell'edilizia contributiva,
intervenendo sul procedimento amministrativo della concessione di
contributi per le indagini sismiche, ponendo precisazioni in
merito del livello di conoscenza dell'indagine strutturale
dell'edificio, e correzioni riguardo un contributo concesso ad
Anffas Onlus, un contributo concesso al Comune di Manzano, un
contributo concesso alla Fraternità francescana di Betania di San
Quirino, un contributo concesso al Comune di Sequals. Viene tra
l'altro anche implementato il contributo concesso ai Comuni per
la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico da destinare a
uso residenziale (da attivarsi da parte di cooperative edilizie
di abitazione a proprietà indivisa).
Seguono abrogazioni, disciplina transitoria ed entrata in vigore.
(immagini tv)
(segue)