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CR: ddl sviluppo sistema territoriale, rel. maggioranza Boem (3)

28.06.2017
15:43
(ACON) Trieste, 28 giu - MPB - All'attenzione dell'Aula il ddl n.218 che prevede modifiche e integrazioni all'ordinamento regionale in materia di infrastrutture marittime, viabilità, lavori pubblici, paesaggio, edilizia e pianificazione territoriale. L'intervento del relatore di maggioranza Vittorino Boem (Pd) ha innanzitutto messo in evidenza le parti che portano alla luce gli indirizzi strategici intesi dall'Amministrazione.

Il provvedimento - ha spiegato Boem - introduce la programmazione della manutenzione dei canali navigabili del territorio regionale e di accesso ai porti, che consente al traffico idroviario di operare in sicurezza e con garanzie di continuità, a servizio anche delle attività produttive e dell'intermodalità regionale. La disposizione si collega con lo sforzo avviato da questa amministrazione di riportare la manutenzione dei canali navigabili e i dragaggi lagunari in un quadro di ordinarietà.

Tra gli aspetti più rilevanti c'è anche il Titolo VI riguardante la materia dell'edilizia, evoluto rispetto alla formulazione originaria, grazie all'approvazione di alcuni emendamenti frutto di sintesi tra le esigenze del mondo produttivo e delle professioni, e quelle del sistema degli Enti locali.

Accanto all'introduzione nel Codice regionale dell'edilizia dei principi del contenimento del consumo di suolo e della sicurezza sismica degli edifici, ci sono misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso disposizioni di flessibilità rispetto ad alcuni vincoli, in coerenza però con il contesto territoriale in cui sono inseriti. Questo intervento è un vero e proprio cambio di prospettiva rispetto al "Piano Casa", ossia quelle misure nate a livello nazionale nel 2008 che consentivano (per un periodo limitato di tempo, ma di volta in volta prorogato) ampliamenti volumetrici e demolizioni con ricostruzioni, in deroga agli strumenti urbanistici, ai regolamenti comunali e alle leggi regionali vigenti.

Ciò che si propone in questo ddl - ha sottolineato il relatore - è una valutazione sul merito degli obiettivi che si intendono raggiungere, e degli strumenti con i quali questi vengono perseguiti. Per questo le disposizioni puntano alla flessibilità nella progettazione, affinché sia maggiormente funzionale per i cittadini e al contempo compatibile con una programmazione ragionata. E queste disposizioni, ha evidenziato Boem, non sono proroghe di deroghe straordinarie, bensì misure stabili che consentono flessibilità entro certi criteri. Con la norma si chiede ai Comuni, nell'ambito delle loro competenze in materia urbanistica, l'assunzione di responsabilità, dando loro la facoltà di limitare o escludere un determinato numero di previsioni di elasticità che la normativa regionale introduce in maniera stabile. Il superamento delle politiche di deregolamentazione - ha aggiunto Boem - è condiviso innazittutto dalle categorie economiche del settore edile.

Quanto ai principali contenuti del ddl, successivamente al Titolo I, contenente l'oggetto e le finalità, il Titolo II assegna alla Regione la competenza della gestione manutentiva del sistema idroviario del demanio regionale navigabile. Gli interventi di manutenzione sono definiti in un Programma e attuati dalla Regione o da soggetti convenzionati, o in delegazione amministrativa; i sedimenti derivanti dall'attività di dragaggio vengono destinati principalmente ad opere di consolidamento degli argini; si dispone una semplificazione dell'iter amministrativo per interventi manutentivi contenuti nel Programma; ritenuti strategici e quindi oggetto di negoziazione prioritaria i lavori per l'approfondimento del canale di accesso al Porto di Monfalcone, sostenuti da un accordo di programma; al fine di contenere il ricorso al trasporto su gomma delle bramme di ferro, che contribuisce a generare emissioni di CO2 e inquinamento acustico in prossimità di abitati, oltre che congestionamento e rischi per la viabilità, viene introdotta una forma contributiva per favorire l'utilizzo e lo sviluppo del sistema ferroviario per questo genere di trasporto.

Al Titolo III vengono ridisciplinate competenze precedentemente assegnate alle Provincie in materia di revisione e collaudo dei mezzi di proprietà della Regione; unificati il bacino territoriale per l'accettazione delle procedure e il sistema delle Motorizzazioni civili; data continuità alle procedure contributive in capo alle Provincie, trasferite alla Direzione centrale infrastrutture. In tema di TPL e viabilità vengono apportate modifiche alle modalità di agevolazione nel trasporto delle forze dell'ordine, e disposto il rinnovo dei membri del Comitato di monitoraggio e coordinamento.

Con il Titolo IV si interviene sulla materia dei Lavori pubblici. Vi è una nuova formulazione per quanto riguarda l'inclusione dei costi di progettazione negli stanziamenti previsti per la realizzazione delle opere e un'ulteriore modifica riguardante i termini di inizio e ultimazione lavori per le opere sostenute da contribuzione regionale. Viene proposta una nuova formulazione in merito alla concessione di anticipazioni finanziarie a favore degli Enti locali finalizzata alla progettazione delle opere. Si dispone poi la facoltà per il Servizio Lavori Pubblici a operare sulla banca dati del Centro di monitoraggio regionale in materia di sicurezza stradale, ed ulteriori disposizioni in merito alla cessione di quote di capacità trasmissiva della Rete Pubblica Regionale.

Il Titolo V si occupa di paesaggio e biodiversità, prevedendo tra l'altro un diverso iter per gli aggiornamenti in materia di Piano Paesaggistico Regionale e l'onere per i Comuni di conformare i propri strumenti urbanistici alle previsioni del PPR; in materia di biodiversità, viene modificata la legge sui prati stabili, e aggiornata la disciplina riguardante gli aiuti di stato.

Nel Titolo VI sono presenti norme di semplificazione in materia edilizia: modifiche al Codice regionale dell'edilizia, inserendo negli obiettivi dell'azione regionale il contenimento del consumo di suolo ed il perseguimento di una maggiore sicurezza sismica degli edifici; modifiche alla normativa tecnica delle costruzioni e ai procedimenti amministrativi necessari per l'attività edilizia; ulteriori specifiche di carattere procedurale per la realizzazione di opere delle Amministrazioni pubbliche; rinnovata formulazione per norme riguardanti l'attività di edilizia libera; nuove misure per valorizzare il patrimonio edilizio esistente attraverso manutenzioni straordinarie o ampliamenti.

Il Titolo VII contiene modifiche alla LR 21/2015 in materia di varianti urbanistiche di livello comunale, in particolare attraverso modifiche alla normativa tecnica sugli ampliamenti.

Nel Titolo VIII si affronta il tema dell'edilizia contributiva, intervenendo sul procedimento amministrativo della concessione di contributi per le indagini sismiche, ponendo precisazioni in merito del livello di conoscenza dell'indagine strutturale dell'edificio, e correzioni riguardo un contributo concesso ad Anffas Onlus, un contributo concesso al Comune di Manzano, un contributo concesso alla Fraternità francescana di Betania di San Quirino, un contributo concesso al Comune di Sequals. Viene tra l'altro anche implementato il contributo concesso ai Comuni per la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico da destinare a uso residenziale (da attivarsi da parte di cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa).

Seguono abrogazioni, disciplina transitoria ed entrata in vigore.

(immagini tv) (segue)