CR: ddl agricoltura, caccia e pesca, relatrice minoranza Dal Zovo (9)
(ACON) Trieste, 29 giu - MPB - Un provvedimento in cui le
disposizioni in materia di risorse agricole forestali e ittiche
sono di mera manutenzione, di carattere finanziario, che ben
potevano essere presentate in sede di assestamento di bilancio,
ma così facendo - avverte la relatrice di minoranza Ilaria Dal
Zovo (M5S) - non si sarebbe potuta introdurre la mini rivoluzione
lampo, oltretutto davanti a una Commissione consiliare diversa
dalla IV che è competente per la caccia. E infatti - insiste la
relatrice - sui temi della caccia, gli interventi sono molto più
corposi e invasivi ed è un paradosso voler modificare una norma
con il dichiarato intento di sanare gli obblighi derivanti da una
sentenza di incostituzionalità per far passare alcune modifiche
che rendono la novella stessa incostituzionale.
Dal Zovo ha quindi analizzato alcuni gli aspetti della omnibus
ritenuti più discutibili.
In merito ai ritardi di Agea nei pagamenti, un emendamento
giuntale prevede l'anticipo di risorse ai GAL: il fatto che a
essi, in difformità con quanto avviene per i privati, non sia
richiesta la restituzione entro il 31 dicembre dell'anno fa
pensare che i ritardi di Agea si ripresenteranno a breve; assurda
la modifica del vincolo di destinazione portato da 10 a 5 anni
per gli agriturismi quando le imprese artigiane e industriali
possono delocalizzare dopo 3 anni pur avendo beneficiato di
incentivi e contributi regionali; quanto alla caccia, sono
inaccettabili le norme che ampliano l'attività, le competenze e
gli interventi dei cacciatori senza una revisione organica del
sistema vigente. Nel dettaglio, Dal Zovo indica gli articoli
58-66 che prevedono la concessione di contributi per la
realizzazione di centri di lavorazione della selvaggina:
obiettivo nobile voler contrastare il bracconaggio dando la
possibilità ai cacciatori di commercializzare la carne degli
animali che abbattono in maniera sicura e controllata, ciò che
non convince sono le modalità di attuazione del contrasto al
bracconaggio attraverso la concessione di risorse pubbliche a
investitori privati, quando tra l'altro resta irrisolto il
problema di coprire le distanze tra il luogo dell'abbattimento e
il macello stesso.
All'articolo 70, che si occupa di fauna selvatica migratoria,
l'emendamento che consente di uccidere fino a 25 colombacci per
giornata di caccia e che modifica il calendario venatorio,
potrebbe essere oggetto di ricorso da parte dello Stato, essendo
obbligatorio il parere dell'ISPRA sugli atti di pianificazione
venatoria e illegittimo l'utilizzo dello strumento "legge" al
posto dell'atto amministrativo. Appare poi illegittima anche la
previsione, all'articolo 75, che il Piano Faunistico Regionale
(PFR) possa essere modificato in alcune parti attraverso una
delibera di Giunta quando è atto soggetto a VAS, VIA e parere
obbligatorio ISPRA.
E se opportuna è la previsione ex-novo di pagare i danni prodotti
dallo sciacallo dorato con i fondi per i grandi carnivori, lascia
dubbi di legittimità la formulazione dell'articolo che prevede di
dare ai cacciatori la possibilità di sopprimere gli ungulati
feriti a seguito di incidente stradale, previsione questa
ritenuta anche altamente pericolosa.
Quanto all'art.73 che introduce deroghe alle riserve di caccia
per favorire l'abbattimento dei cinghiali, per Dal Zovo che in
merito ha annunciato un emendamento, se effettivamente sussiste
un problema di sovrappopolazione di cinghiale, deve essere
l'amministrazione pubblica - il corpo forestale - a gestire il
rilascio dei permessi in deroga e a coordinare gli interventi
avvalendosi dei cacciatori formati, anche sostituendosi alle
riserve.
Considerata assurda la previsione di una diminuzione dei
controlli di correttezza dell'operato dei cacciatori da parte
dell'organo che eroga le sanzioni, inserendo la previsione che il
tesserino possa essere controllato solo durante l'attività
venatoria. E assurdo anche che si voglia introdurre la
possibilità di vendere fino a 5 ungulati (rispetto a un solo capo
attualmente previsto) e fino a 100 capi di selvaggina di penna
e/o lagomorfi, perché ciò tende a trasformare il cacciatore in
una figura diversa, di imprenditore/commerciante. In questo modo
- evidenzia Dal Zovo - non serviva nemmeno fare la norma sui
macelli poiché se tutti gli 8000 cacciatori presenti in FVG
utilizzano la norma potremmo avere la vendita fino a 40.000 capi.
Rimangono alcune questioni, sollevate con emendamenti ritirati
per essere ripresentati in Aula: con uno di questi si vuole
cancellare l'iter autorizzativo per il transito fuoristrada dei
mezzi dei cacciatori nei territori soggetti a vincolo
idrogeologico, nelle aree protette oppure le strade di viabilità
forestale, come ora avviene per i mezzi di soccorso, per i
disabili o per il raggiungimento del fondo da parte dei titolari:
evidente la sproporzione di questo diritto dato al cacciatore
rispetto ad altre categorie di cittadini, tanto più che - fa
notare la relatrice - l'accesso ai mezzi fuoristrada delle aree
agro-silvo-pastorali è una delle condizioni predisponenti del
fenomeno del bracconaggio, senza considerare il rischio di
incendi dell'erba e boschivi a causa delle marmitte catalitiche.
C'è poi la concessione, sempre in deroga e senza parere ISPRA, di
ampliare il lasso di tempo (giorni e ore) per la caccia a
cinghiale, cervo e capriolo. Per il cinghiale 365 giorni
all'anno, da 2 ore prima del sorgere del sole a 4 ore dopo il
tramonto (d'estate praticamente per quasi tutta la notte); per il
capriolo da 2 ore prima del sorgere del sole a 2 ore dopo: tutto
ciò in spregio a ogni regola di sicurezza, convivenza e di non
disturbo della quiete pubblica; tenuto conto che l'utilizzo a
caccia di fari, visori notturni o altri mezzi di intensificazione
della luce costituisce violazione penale, si vorrebbe far credere
che è possibile effettuare in piena oscurità, in sicurezza e
coerenza con la legge, la caccia di selezione che implica la
valutazione della specie, del sesso e dell'età? - chiosa Dal Zovo
citando anche l'emendamento sugli appostamenti "temporanei", che
vorrebbe sostanzialmente renderli tutti definitivi e non soggetti
ad alcuna pianificazione ed autorizzazione; una previsione
palesemente illegittima, in quanto in contrasto con la
definizione stessa di appostamento temporaneo, che non deve
comportare "alcuna modifica del sito".
(immagini tv)
(segue)