Difensore civico regionale

L'intervento del Difensore Civico

Qui di seguito è riportata, a titolo indicativo, una sintesi dei possibili ambiti di intervento (elencazione di massima), per quanto di competenza:

  • attività amministrativa e procedimento amministrativo in genere (es.: trasporti, viabilità, urbanistica, ambiente, servizi sociali, etc...)
  • diritto di accesso, trasparenza e rapporti con il cittadino 
  • edilizia abitativa pubblica ed agevolata (ATER)
  • sanità, diritto alla salute
  • Ai sensi del comma 9 dell'art. 1 quinquies della Legge regionale 30 ottobre 2018, n. 23. i soggetti interessati allo svolgimento di procedimenti o all'adozione di atti della Pubblica amministrazione regionale possono richiedere l'intervento del Difensore Civico soltanto una volta trascorsi venti giorni senza che agli istanti, che in precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente, sia stata fornita dall’Amministrazione interpellata una risposta ovvero ne abbiano ricevuta una ritenuta insoddisfacente.

Previa verifica di ammissibilità della domanda, il Difensore Civico, previa comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, può chiedere al responsabile d'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di dieci giorni.

In occasione di tale esame il Difensore Civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale.

Trascorso il predetto termine, il Difensore Civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi.

Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.