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ELEZIONI EUROPEE. CORECOM FVG: PAR CONDICIO PER EMITTENTI RADIO E TV

15.04.2024
15:18
(ACON) Trieste, 15 apr - Il Corecom Fvg rende noto che da venerdì 12 aprile, contestualmente alla pubblicazione sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), è entrata in vigore la delibera n. 90/24/CONS, che detta le regole della par condicio per le elezioni europee di giugno.

Entro la giornata di mercoledì 17 aprile, le emittenti radiofoniche e televisive locali intenzionate a trasmettere Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (Mag), devono rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto e contestualmente devono inviare al Corecom l'apposito modello MAG/1/EE a mezzo Posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo corecom@certregione.fvg.it.

A seguito della pubblicazione dell'elenco delle emittenti che hanno dato la loro disponibilità, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo posta elettronica certificata, alle emittenti locali e al Corecom le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale, i relativi recapiti e la durata dei messaggi; a tale fine, può essere utilizzato il modello MAG/3/EE reso disponibile nella sezione del sito del Corecom FVG dedicata alla par condicio (https://www.corecomfvg.it/cms/fvg/attivita/par-condicio/).

Per quanto riguarda i Messaggi politici autogestiti a pagamento (Map), le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere tali messaggi sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi; si ricorda che la prima messa in onda dell'avviso costituisce condizione essenziale per la diffusione di tali messaggi.

In merito ai messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici, gli editori che intendano diffonderli sono tenuti a darne notizia attraverso un apposito comunicato, redatto nelle modalità indicate nelle richiamate delibere. Si ricorda, a tal proposito, che la pubblicazione del suddetto comunicato costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato e salvo quanto previsto nel regolamento per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Si rammenta che i programmi di comunicazione politica, dedicati alle elezioni europee, devono consentire un'effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori; a tal proposito, si ricorda che possono partecipare a tali programmi solo le forze politiche tassativamente elencate all'art. 2, commi 1 e 2. Per quanto riguarda i programmi di informazione, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (art. 11-quater) e dal Codice di autoregolamentazione; come di consueto, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Infine, in materia di sondaggi, nei quindici giorni precedenti la data del voto è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori; tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato. Come di consueto nei periodi elettorali, il Corecom del Friuli Venezia Giulia vigilerà sulla corretta e uniforme applicazione della par condicio e accerterà le eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione. ACON/COM-fa



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